argomento: decisioni in contrasto - giudice (e provvedimenti)
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La pronuncia in esame si inserisce nell’ormai prevalente orientamento giurisprudenziale che nega l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. al procedimento davanti al giudice di pace (Cass., sez. I, 14 luglio 2016, n. 37551; Cass., sez. V, 27 maggio 2016, n. 44632; Cass., sez. V, 2 febbraio 2016, n. 13093; Cass., sez. VII, 4 dicembre 2015, n. 1510; Cass., sez. fer., 20 agosto 2015, n. 38876; Cass., sez. IV, 14 luglio 2015, n. 31920). L’inapplicabilità dell’art. 131 bis c.p. si desume dai profili di specialità, che connotano l’art. 34 d.lgs. 274/2000, norma che, anche in virtù dell’art. 16 c.p., non può ritenersi tacitamente abrogata dalla novella del 2015, non sussistendo alcun presupposto per ritenerla incompatibile con quella di nuova introduzione.
Si registra peraltro un diverso indirizzo che al contrario, argomentando dal carattere assolutamente generale dell’istituto, ne ha affermato l’operatività anche nel procedimento davanti al giudice di pace, considerata l’assenza di indicazioni normative che la escludano e sottolineata la disciplina di maggior favore contemplata dall’’art. 131 bis c.p. (Cass., sez. IV, 29 settembre 2016, n. 40699)