argomento: decisioni in contrasto - esecuzione e ordinamento penitenziario
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A fronte di soluzioni interpretative difformi in ordine all’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato prevista dall’art. 671 c.p.p. in sede esecutiva, l’ordinanza in esame chiede l’intervento delle Sezioni Unite in ordine alla questione se il giudice dell’esecuzione, in caso di riconoscimento della continuazione tra più reati oggetto di distinte sentenze irrevocabili, nel determinare la pena sia tenuto al rispetto del limite del triplo della pena inflitta per la violazione più grave, ai sensi dell’art. 81, comma 1 e 2, c. p., oppure debba applicare il diverso criterio indicato dall’art. 671, comma 2, c.p.p., rappresentato dalla somma delle pene inflitte in ciascuna decisione irrevocabile.
Secondo un primo orientamento cui aderisce anche l’ordinanza in esame, il giudice dell’esecuzione è vincolato dal giudicato solo per quanto concerne l'individuazione del reato più grave, a norma dell’art. 187 disp. att., che impone al giudice dell’esecuzione di considerare quale violazione più grave quella per cui è stata inflitta la pena più grave; con riguardo al trattamento sanzionatorio procede alla determinazione della pena attraverso un aumento di quella prevista per tale reato, nei limiti di cui agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. (Cass., sez. I, 31 luglio 2003, n. 32277; Cass., sez. I 6 luglio 2000 n. 4862; Cass., sez. I, 26 febbraio 1997, n. 1663).