argomento: decisioni in contrasto - esecuzione e ordinamento penitenziario
» visualizza: il documento (Cass. sez. I, 21 aprile 2017, n.19385)Articoli Correlati: magistratura di sorveglianza
La sentenza in esame evidenzia un contrasto sulla natura della competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza e conseguentemente sui limiti entro cui l’incompetenza può essere eccepita o rilevata. Secondo il disposto dell’art. 677 c.p.p. tale competenza, rubricata come territoriale, appartiene, per le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza, al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta, della proposta o dell’inizio d’ufficio del procedimento. Una consolidata corrente interpretativa ritiene che per tale competenza, di natura essenzialmente territoriale, occorra far riferimento all’art. 21 comma 2 c.p.p., con l’effetto che l’incompetenza potrà essere rilevata o eccepita a pena di decadenza solo in apertura di udienza o, comunque prima della sua conclusione (Cass., sez., I, 22 gennaio 2015, n. 3113; Cass., sez. I, 2 dicembre 2008, n. 47528; Cass., sez. I, 30 giugno 2004, n.36144; Cass., sez., I 5 giugno 2002, n. 25816; Cass., sez. I, 2 aprile 1996, n. 2117). Un diverso orientamento cui aderisce la sentenza in esame, configura la competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza come una vera e propria competenza funzionale, al pari di quella del giudice dell’esecuzione, e in quanto tale inderogabile e rilevabile d’ufficio anche in sede di ricorso per cassazione (Cass., sez. I, 20 marzo 2015, n.16372; Cass., sez. I, 19 settembre 2013, n. 43517)