argomento: decisioni in contrasto - dibattimento
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La prima sezione della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite il “radicato e annoso contrasto giurisprudenziale” sulla qualificazione - come nullità assoluta o a regime intermedio – dell’invalidità conseguente all’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia dell’imputato nel caso in cui l’udienza sia celebrata alla presenza di un difensore d’ufficio.
Secondo primo indirizzo, la mancata notifica al difensore di fiducia dell’avviso dell’udienza dà luogo a una nullità assoluta non solo in caso di assenza di qualunque difensore dell’imputato, ma anche nell’ipotesi in cui il difensore di fiducia non presente, perché non avvisato, sia sostituito dal difensore di ufficio. Tale nomina da parte del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di scegliere il proprio difensore e di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal "suo difensore", come dispone testualmente l'art. 179, c. 1 c.p.p.. (Caas. Sez. I, 28 marzo 2014, n. 20449; Cass. sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 7968; Cass. sez. III, 14 gennaio 2009, Plaka, n. 6240; Cass sez. V, 13 dicembre 2004, n. 1760; Cass. sez. I, 29 aprile 1998, n. 2418; Cass. II, 11 ottobre1991, n. 2784).
Un contrapposto indirizzo configura invece in tal caso una nullità d’ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile in difetto di tempestiva eccezione da parte del difensore d’ufficio o della parte assistita. Secondo tale soluzione meno rigorosa l’assenza sanzionata dall’art. 179 c.p.p. riguarda il professionista che assicura la difesa tecnica, a nulla rilevando che si tratti di difensore d’ufficio o di fiducia, figure equiparate nel codice di rito (Cass. sez. V, 7 novembre 2013, n. 50581; Cass. 14 luglio 2009, n. 34167; Cass. sez. II, 3 gennaio 2005, n. 36; Cass. sez. I 22 settembre 2003, n46898).
Pur aderendo a questa soluzione ermeneutica sulla base di argomenti, testuali, logico-giuridici e sistematici, la prima sezione della Corte ritiene opportuno rimettere alle Sezioni Unite la questione “se l'omesso avviso della udienza di trattazione del procedimento al difensore di fiducia dell'imputato, in dipendenza dell'errore occorso per la mancata considerazione della tempestiva nomina, con la conseguente designazione del difensore di ufficio (intervenuto alla udienza), integri la ipotesi della nullità assoluta, contemplata dall'articolo 179, comma 1 c.p.p., della assenza del difensore, ovvero una nullità generale, a regime intermedio, ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lettera c), c.p.p..”