argomento: corte costituzionale - esecuzione e ordinamento penitenziario
» visualizza: il documento (Corte cost., sent. 7 dicembre 2018, n. 231)Articoli Correlati: casellario giudiziale - sospensione del procedimento con messa alla prova - manifesta inammissibilità
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 24, comma 1 e 25, comma 1, del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante <<Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)>>, nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal d. lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all'art.1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato ai sensi dell'art. 464-quater c.p.p. e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464 septies c.p.p.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 313 del 2002, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3 Cost.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 24, comma 1 e 25, comma 1, del d.P.R. n. 313 del 2002, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost.