argomento: corte costituzionale - competenza e giurisdizione
» visualizza: il documento (Corte cost., sent. 14 dicembre 2018, n. 236)Articoli Correlati: giudizio davanti al giudice di pace
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1 del d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall'art. 2, comma 4-bis del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, nella parte in cui non esclude dai delitti consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, comma 2, c.p., per fatti commessi contro l'ascendente o il discendente di cui al n. 1 del comma 1 dell'art. 577 c.p.
In via consequenziale, ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non esclude dai delitti consumati o tentati, di competenza del giudice di pace, anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, comma 2 c.p., per fatti commessi contro gli altri soggetti elencati al n. 1 del comma 1 dell'art. 577 c.p., come modificato dall'art. 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici).