argomento: corti europee - liberta' personale
» visualizza: il documento (Corte edu, 27 settembre 2018, Brazzi c. Italia)Articoli Correlati: libertà personale - perquisizioni illegittime
A mente dell'art. 8 Cedu, qualsivoglia ingerenza delle autorità pubbliche nella vita privata di un soggetto deve avvvenire in forza di una norma di legge attributiva del relativo potere: a tale scopo, occorre che il diritto interno non soltanto soddisfi i requisiti di "prevedibilità" ed "accessibilità", ma che garantisca, altresì, la sussistenza di effettive garanzie avverso il rischio di abusi o di arbitrarietà dell'atto intrusivo; tale parametro può essere soddisfatto qualora l'ordinamento preveda la possibilità di esperire un efficace controllo di carattere giurisdizionale, la cui adeguatezza dev'essere, in ogni caso, vagliata alla luce delle circostanze del caso concreto; qualora manchi un'autorizzazione giudiziaria ex ante, occorre incrementare le garanzie ex post [posta tale premessa, i Giudici europei hanno ravvisato una violazione della norma in esame, atteso che, nel caso di specie, la perquisizione era stata disposta con decreto del pubblico ministero; avendo l'atto avuto un esito negativo, l'organo dell'accusa aveva domandato ed ottenuto l'archiviazione, con la conseguente impossibilità per l'interessato di ottenere una qualsivoglia forma di controllo in ordine alla legittimità ed alla necessità dell'atto medesimo, atteso che, come è noto, il riesame può essere esperito unicamente nell'ipotesi in cui sia stato disposto conseguente sequestro].