argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - esecuzione e ordinamento penitenziario
» visualizza: il documento (Cass., sez. I, 1° ottobre 2018, n. 43231)Articoli Correlati: custodia cautelare - pena espiata senza titolo - indulto - ingiusta detenzione
L'applicazione della disciplina della fungibilità per custodia cautelare o pena espiata senza titolo, ai sensi dell'art. 657, comma 3, c.p.p., postula l'esistenza di una pena da eseguire, quale non è la pena dichiarata estinta per indulto; conseguentemente essa non giustifica, in caso di coevo procedimento di riparazione per ingiusta detenzione derivante dalla restrizione subito senza titolo, la riduzione d'ufficio del beneficio dell'indulto, pertinente a diverso titolo, nei limiti della misura di pena riconosciuta in fungibilità, in assenza di cause di revoca del medesimo beneficio.