Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

28/07/2018 - CGUE, 25 luglio 2018, Causa C-220/18

argomento: corti europee - esecuzione/trattamento carcerario

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L'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 5 e l'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, qualora disponga di elementi comprovanti l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione all'interno degli istituti penitenziari dello Stato membro emittente, dei quali compete al giudice del rinvio verificare l'esattezza tenendo conto di tutti i dati aggiornati disponibili.

E, così a) l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può escludere l'esistenza di un rischio reale che la persona interessata da un mandato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà sia oggetto di un trattamento inumano e degradante, ai sensi dell'art. 4 della Carta di Nizza, per il solo motivo che tale persona disponga, nello Stato membro emittende, di un mezzo di ricorso che le permette d icontestare le sue condizioni di dtenzione, sebbene l'esistenza di un simile mezzo di ricorso possa essere presa in considerazione da parte della medesima autorità al fine di adottare una decisione sulla consegna della persona interessata; b) l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta unicamente aad esaminare le condizioni di detenzione negli istituti penitenziari nei quali è probabile, secondo le informazioni a sua disposizione, che la suddetta persona sarà detenuta, anche in via temporanea o transitoria; c) l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve verificare, a tal fine, solo le condizioni di detenzione concrete e precise dell'interessato, che siano rilevanti al fine di stabilire se essa correrà un rischio reale di trattamento inumano e degradante, secondo le indicazioni dell'art. 4 della Carta di Nizza; d) l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può considerare talune informazioni fornite da autorità dello Stato membro emittente diverse da quella che ha reso l'euromandato, quali, in particolare, la garanzia che l'interessato non sarà sottoposto ad un trattamento inumano o degradante.