argomento: corte costituzionale - procedimento penale militare
» visualizza: il documento (Corte cost., ord. 18 gennaio 2018, n. 7)Articoli Correlati: decreto di citazione a giudizio - sospensione del procedimento con messa alla prova - manifesta inammissibilità
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 552, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che all'imputato venga dato avviso anche della facoltà di richiedere tempestivamente la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen.