argomento: corti europee - azione/indagini preliminari
» visualizza: il documento (Corte edu, 5 ottobre 2017, Ostroveņecs c. Lettonia)Articoli Correlati: reati commessi dalle forze ordine - accuratezza e completezza investigative
Preliminarmente, la Corte osserva che il termine di 6 mesi per la proposizione del ricorso decorre dalla data di irrevocabilità della decisione emessa a seguito dell’ultimo rimedio interno disponibile.
Tuttavia, se il ricorrente non dispone di un rimedio efficace, il termine decorre dalla data degli atti o delle misure contestati, dalla conoscenza o conoscibilità di tali atti o dei loro effetti pregiudizievoli. Se il richiedente si avvale di un istituto apparentemente efficace e, solo successivamente, sopravvengono circostanze che rendono ingiustificato il ricorso all’istituto medesimo, il termine semestrale decorre dalla data di conoscenza o conoscibilità tali circostanze (così anche. Blokhin v. Russia [GC] n. 47152/06, § 106, CEDU 2016).
In caso di lamentate violazioni, attendibili e circostanziate, dell’articolo 3 Cedu, perpetuate da pubblici agenti, grava sullo stato l’obbligo di condurre un’indagine approfondita ed accurata.
Tale onere non si configura come un’obbligazione di risultato bensì di mezzi, la quale dovrebbe condurre ad un più possibile e dettagliato accertamento dei fatti (così anche in Mikheyev c. Russia, n. 77617/01, § 107, 26 gennaio 2006). Qualsiasi carenza nell’indagine, pregiudizievole al predetto accertamento o all’identificazione dei colpevoli, può integrare una violazione dell’articolo de quo, ivi comprese la lentezza e le lungaggini investigative e processuali.
[Principi disattesi dallo stato lettone a causa di carenze consistenti nella mancata assunzione di riprese video e della testimonianza medica circa i maltrattamenti compiuti da agenti di polizia penitenziaria ai danni di imputati minorenni ai fini dell’ottenimento di una confessione].