argomento: corti europee - azione/indagini preliminari
» visualizza: il documento (Corte edu, 14 settembre 2017, Matevosyan c. Armenia)Articoli Correlati: indagini preliminari
Se taluno solleva credibili argomentazioni circa maltrattamenti subiti da agenti appartenenti alle forze dello stato, in violazione dell’articolo 3 Cedu letto in combinato disposto con il generale obbligo di cui all’articolo 1 di «assicurare a tutti coloro che rientrano nella loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti nella [...] Convenzione», grava sullo stato membro l’obbligo di compiere un’efficace e concreta indagine ufficiale [così anche in Labita v. Italia [GC], n. 26772/95, § 131, ECHR 2000-IV].
Questo, tuttavia, non si configura come obbligazione di risultati bensì di mezzi in quanto non deve giungere all’imprescindibile condanna di un colpevole ma ad una ricostruzione dell’accaduto il più possibile aderente alla realtà.
Requisiti necessari sono la profondità e l’accuratezza delle ricerche e degli accertamenti oltre all’indipendenza delle autorità inquirenti rispetto agli indagati declinata sia in termini gerarchico-istituzionali che pratici [così anche in Mehmet Emin Yüksel v. Turchia, n. 40154/98, § 37 del 20 luglio 2004].
I principi suddetti risultano violati nel caso di specie a fronte di indagini lacunose ed incomplete riguardanti le percosse subite ed i metodi di tortura applicati dagli indagati (tutti appartenenti al corpo militare dello stato) al fine di estorcere una confessione alle vittime.