Ammissibile la revisione delle sentenze di proscioglimento per intervenuta prescrizione con condanna al risarcimento del danno
(Cass., sez. un., 7 febbraio 2019, n. 6141)
Con decreto del 6 luglio 2018, preso atto dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, il Presidente aggiunto, rimetteva alle Sezioni Unite la risoluzione della seguente questione di diritto: «se sia ammissibile la revisione della sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione che, decidendo anche sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, condanni l’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile».
Secondo un primo maggioritario orientamento, l’istituto della revisione è configurato dal codice di rito come un mezzo di impugnazione straordinario preordinato al proscioglimento di persona già condannata con sentenza passata in giudicato. Presupposto indefettibile per esperire tale rimedio sarebbe, dunque, l’esistenza di una sentenza di condanna e non una sentenza di proscioglimento anche se con contestuale condanna al risarcimento del danno (Cass., sez. I, 15 aprile 1992, n. 1672; Cass. sez. VI, 31 novembre 1992, n. 4231; Cass., sez. V, 24 febbraio 2004, n. 15973; Cass., sez. V, 2 dicembre 2010, n. 2393; Cass., sez. V, 3 marzo 2011, n. 24155; Cass., sez. II, 23 febbraio 2016, n. 8864; Cass., sez. II, 9 novembre 2016, n. 2656; Cass., sez. II, 25 ottobre 2017, n. 53678). L’opzione esegetica risulterebbe corroborata dalle decisioni delle Sezioni unite, che in due occasioni, hanno escluso l’esperibilità dell’impugnazione de quo per condanne ai soli effetti civili (Cass., sez. un., 25 marzo 1998, n. 6; Cass., sez. un., 21 giugno 2012, n. 28719).
Un diverso orientamento, rappresentato da una isolata sentenza (Cass., sez. V, 3 ottobre 2016, n. 46707), ritiene ammissibile la revisione della sentenza di appello che abbia dichiarato l’estinzione del reato, confermando la condanna alle statuizioni civili. Nella locuzione “condannato”, infatti,dovrebbe rientrare anche chi sia stato destinatario di una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione con condanna al risarcimento del danno, posto che in tali casi l’imputato è stato comunque “condannato” se pure ai soli effetti civili.
Tali essendo i termini del contrasto, le Sezioni unite ritengono che lo stesso debba essere risolto affermando l’ammissibilità della revisione della sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato con condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Come è noto, la revisione è un mezzo di impugnazione straordinaria, ex art. 630 c.p.p., in favore dei “condannati”; tale status, dunque, è il presupposto imprescindibile per la legittimazione [continua..]