NULLITÀ A REGIME ASSOLUTO IN CASO DI OMESSO AVVISO DELL’UDIENZA CAMERALE AL DIFENSORE DI FIDUCIA
(Cass., sez. un., 10 giugno 2015, n. 24630)
Chiamate a pronunciarsi sul regime giuridico della nullità conseguente all’omesso avviso dell’udienza camerale al difensore di fiducia tempestivamente nominato, nel procedimento di sorveglianza, le Sezioni Unite hanno sostenuto la configurabilità di una nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, sia dell’udienza - del cui avviso vi è stata la mancata notifica – che degli atti successivi, inclusa l’ordinanza conclusiva, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 c.p.p..
Preliminarmente, la Suprema Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento, individuato non solo nei su menzionati articoli, ma anche nel modulo operativo delineato dal combinato disposto degli artt. 666 e 678 c.p.p. - alla cui applicazione è soggetta l’autorità giudiziaria nel decidere un reclamo in fase di esecuzione, in garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio –, e nel rispetto delle garanzie di giurisdizionalità che l’art. 2, punto 96, l. delega 16 febbraio 1987, n. 81 impone sia ai procedimenti di concessione o di diniego dei permessi premio, sia alla procedura di reclamo dinanzi al Tribunale di Sorveglianza. Secondo i giudici di legittimità, infatti, l’adeguamento ai principi di efficienza processuale e di ragionevole durata del processo non giustifica la compressione delle garanzie fondamentali dell’imputato o del detenuto, tra cui innanzitutto l’effettività e l’immutabilità del diritto di difesa, che, se non rispettate integralmente anche nella fase esecutiva della pena, comprometterebbero il fine rieducativo della stessa. È pertanto obbligatoria la partecipazione del difensore alla camera di consiglio che si celebra dinanzi al Tribunale di Sorveglianza.
Successivamente, la Corte si sofferma sull’ipotesi in cui in udienza camerale sia presente un difensore diverso da quello nominato dall’interessato, per mero errore non regolarmente avvisato, e sulla questione – ad essa demandata con ordinanza di rimessione della Prima Sezione penale della Cassazione – circa il tipo di nullità che venga a configurarsi.
Le Sezioni Unite, sul punto, si pronunciano a favore di una nullità a regime assoluto, ex art. 179 c.p.p., e diversi sono gli argomenti che pongono a sostegno della propria tesi, partendo, sul piano sistematico, dalla connotazione della difesa tecnica “non solo come diritto, ma anche come garanzia di ordinamento”, e dunque come libertà di scegliere un difensore di fiducia, sicché la difesa d’ufficio costituisce un’ipotesi subordinata alla mancanza di un difensore di fiducia, o al suo venir meno, e cioè un elemento sussidiario [continua..]