Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità sovranazionali (di Valentina Vasta)


GLI ACCORDI DI ESTRADIZIONE E DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA TRA L’ITALIA E GLI EMIRATI ARABI UNITI Con la l. 11 ottobre 2018, n. 125 (Gazz. uff., 30 ottobre 2018, n. 252) il Parlamento ha autorizzato la ratifica e l’esecuzione del Trattato di estradizione – con il relativo scambio di note del 27 novembre 2017 e del 17 gennaio 2018 – e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti, conclusi entrambi ad Abu Dhabi, il 16 settembre 2015. Tali Accordi avviano «un processo di sviluppo estremamente significativo dei rapporti italo-emi­ratini», con l’obiettivo di porre in essere «una stretta e incisiva collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale», imposta «da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Sta­ti in molteplici settori», che recano «inevitabilmente con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali» (cfr. Relazione illustrativa, Camera dei deputati-Disegno di legge n. 344, p. 2 e 4). IL TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA ITALIA ED EMIRATI ARABI UNITI Come si legge nel preambolo, con il Trattato di estradizione gli Stati firmatari desiderano «promuovere un’efficace cooperazione tra i loro due Paesi con l’intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell’uguaglianza e del mutuo vantaggio». Il Trattato, composto da 24 articoli, entrerà in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica e si applicherà alle domande di estradizione presentate successivamente a tale data, anche se relative a reati commessi prima della sua entrata in vigore (art. 24). Qualsiasi controversia sull’interpretazione o l’applicazione del Trattato dovrà essere risolta tramite consultazioni per via diplomatica (art. 23). In ogni caso, le disposizioni contenute nel presente Atto non risultano incompatibili con altri Accordi in materia di estradizione a cui entrambe le Parti hanno aderito (art. 21). L’art. 1 definisce il dovere reciproco di estradizione in capo a ciascuna Parte, ove l’altra ne faccia richiesta, delle persone che si trovino all’interno del proprio territorio e siano ricercate dalle Autorità giudiziarie dell’altro Stato, per sottoporle a procedimento penale o eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento privativo della libertà personale. L’estradizione può essere concessa purché sia rispettata la c.d. clausola di “doppia incriminazione”, ossia è necessario che il fatto costituisca reato in entrambi gli ordinamenti, senza che, a tal fine, rilevi la sua diversa qualificazione o denominazione giuridica nelle legislazioni nazionali (art. 2, par. 2). In ambito fiscale, tuttavia, l’estradizione [continua..]

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Fascicolo 1 - 2019