ISTITUZIONE DEGLI ALBI DEI CONSULENTI TECNICI E DEI PERITI PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
Tra le recenti proposte di legge si inserisce la numero C. 816, d’iniziativa degli on. Grimoldi, Ribolla e Lucchini, recante: «Modifiche al codice di procedura civile, al codice di procedura penale e alle disposizioni per la loro attuazione, relative ai consulenti tecnici e ai periti iscritti negli albi presso i tribunali, nonché istituzione delle associazioni degli iscritti negli albi del tribunale». È stata presentata il 28 giugno 2018, ma assegnata solo di recente (in data 29 ottobre 2018) alla Commissione Giustizia della Camera.
Assai numerosi sono i cambiamenti che vorrebbero apportarsi agli artt. 232 e 68 ss., rispettivamente del codice di rito penale e delle relative norme di attuazione; previsioni, queste, che disciplinano, l’una, la liquidazione del compenso al perito, le altre, annoverato l’art. 67 norme att. c.p.p., la creazione di albi dei consulenti tecnici e dei periti presso il singolo tribunale ordinario.
L’obiettivo è riempire di contenuti la dicitura «speciale» – riferita alla competenza nel proprio settore – quale requisito che l’interessato deve possedere per iscriversi nei menzionati elenchi. In effetti, spiega la Relazione di accompagnamento al disegno di legge, la genericità della locuzione in parola non permette di fissare, in maniera inequivoca, quali debbano essere le «capacità» che il richiedente deve possedere. Unitamente alla formazione scolastica o universitaria, «dovrebbero essere documentabili anche una significativa esperienza lavorativa nel settore di competenza, nonché una buona conoscenza delle (…) procedure giudiziarie, maturata e assimilata [pure attraverso] idoneo tirocinio». Insomma, dal momento che la relazione del tecnico è destinata ad un pratico del diritto, le deduzioni devono essere effettuate in maniera che possano essere utili all’accertamento. Peraltro, il parere del consulente o del perito incide, inevitabilmente, sulla decisione del magistrato, riflettendosi, a cascata, su coloro che pretendono di ottenere giustizia; ecco che l’incarico deve essere conferito a chi sa muoversi consapevolmente in ambito giudiziario. Sono queste le ragioni per cui è diventato indispensabile esplicare la nozione «speciale», attestando le cognizioni nel campo per il quale si chiede l’iscrizione, la padronanza delle disposizioni di legge che il tecnico non può, di fatto, ignorare e l’aver frequentato un periodo di training.
Altro presupposto necessario per l’inclusione negli albi dei tribunali è l’inserimento nel rispettivo ordine o collegio professionale, spesso mancante quando l’incarico è conferito ai pubblici dipendenti; l’innovazione, allora, vorrebbe superare ogni [continua..]