MISURE DI PREVENZIONE E CONFISCA
È stata assegnata alla Commissione Giustizia del Senato la proposta di legge S. 1957, che comporta «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate».
Il progetto di legge ha lo scopo dichiarato di rendere economicamente produttivi i beni sequestrati e confiscati alle mafie. Finora si è prevalentemente ragionato in termini di tendenziale restituzione dei beni agli enti locali per finalità istituzionali e sociali, rendendo la loro gestione gravosa per lo Stato; viceversa, un migliore utilizzo dei beni e dei proventi della vendita degli stessi consentirebbe un reimpiego delle risorse sia per il contrasto all’illegalità che per il perseguimento di obiettivi pubblici generali.
L’art. 2 introduce l’art. 45-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La norma prevede un albo dei beni confiscati alla criminalità organizzata contenente l’elenco dei beni mobili registrati, dal momento del loro sequestro, nonché degli immobili e delle aziende confiscati, con tutti i dati necessari alla loro individuazione, distinti per comune nel quale insistono.
Il successivo art. 3, innovando l’art. 48, d.lgs. n. 159/2011, detta la disciplina specifica in ordine ai beni confiscati. Per quanto riguarda i beni mobili registrati, la norma prevede che debbano essere alienati a prezzo corrente di mercato, dopo sei mesi dalla data del sequestro, salvo che lo Stato e le amministrazioni pubbliche non dichiarino, entro un mese dalla pubblicazione nell’albo, di volerli direttamente utilizzare per le proprie finalità istituzionali. Allo stesso modo, i beni immobili devono essere venduti a prezzo di mercato, «salvo che taluna delle amministrazioni dello Stato non dichiari, entro un mese dalla pubblicazione nell’albo, di volerli utilizzare per le proprie finalità e che si tratti di beni congeniali alle loro attività di istituto, trasferiti per scopi istituzionali o sociali al patrimonio, nell’ordine di priorità, del comune o della regione ove l’immobile è situato».
Improntata a un principio di economicità è la disciplina dei crediti personali o dell’azienda confiscata. Al riguardo il d.d.l. prevede che, se la procedura di recupero è antieconomica ovvero risulta impossibile la cessione del credito, anche per un valore ridotto rispetto a quello nominale, o se il debitore risulti [continua..]