Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corti europee (di Francesco Trapella)


DIRITTO ALL’INFORMAZIONE NEI GIUDIZI PENALI E LINGUA DEGLI ATTI (C. giust. UE, 15 ottobre 2015, causa C-216/14, Covaci) La Corte di giustizia dell’Unione europea affronta la questione della lingua degli atti nel giudizio penale: è un tema di capitale importanza, atteso che la corretta comprensione delle accuse, del volgere del processo e della decisione finale assicura all’imputato la possibilità di difendersi. Nel caso di specie, il ricorrente, cittadino rumeno, veniva sorpreso in territorio tedesco dalla locale autorità di polizia, alla guida di un veicolo sprovvisto dell’obbligatoria copertura assicurativa per la responsabilità civile, essendo falso il contrassegno da lui esibito agli agenti durante il controllo. Non possedendo un domicilio in Germania, l’istante conferiva procura ai fini della notifica degli atti giudiziari a tre impiegati dell’Amtsgericht Laufen (Tribunale distrettuale di Laufen). Ad esito delle indagini, il pubblico ministero chiedeva all’Amtsegericht Laufen di emettere decreto penale di condanna nei confronti dell’odierno ricorrente. Similmente a ciò che accade in Italia, in caso di accoglimento, al condannato vengono concesse due settimane dalla notificazione del decreto per opporvisi e domandare di essere giudicato nel contraddittorio tra le parti. Il pubblico ministero chiedeva, poi, che eventuali osservazioni del condannato – compresa l’opposi­zione – fossero redatte in lingua tedesca, sulla scorta dell’art. 184 della Gerichtsverfassungsgesetz (legge organica sulla giustizia). Investito della richiesta, il Tribunale distrettuale sollevava questione pregiudiziale davanti alla Corte lussemburghese, nutrendo dubbi che l’art. 184 della Gerichtsverfassungsgesetz sia compatibile: a) con gli artt. 1, paragrafo 2, e 2, paragrafi 1 e 8 della direttiva 2010/64/UE sull’assistenza linguistica (gratuita) agli imputati, sicché ci si domanda se sia ammissibile una norma nazionale che imponga a pena di irricevibilità l’obbligo di scrivere atti nella lingua locale, anche se diversa da quella dell’accusato; b) con gli artt. 2, 3 paragrafo 1, lett. c), e 6, paragrafi 1 e 3 della direttiva 2012/13/UE sull’effettiva conoscenza dell’accusa da parte dell’imputato; nel caso di specie, infatti, l’accusato aveva eletto domicilio presso il Tribunale distrettuale, sicché i termini per l’opposizione al decreto sarebbero decorsi dal deposito del provvedimento presso la cancelleria, senza verifica alcuna della piena cognizione dell’addebito da parte del diretto interessato. Dinnanzi alla Corte di giustizia, l’Avvocato generale Yves Bot concludeva: a) ricordando che la Direttiva 2010/64/UE tratteggia tutele inderogabili, pertanto l’imputato alloglotta può scrivere un [continua..]

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Fascicolo 1 - 2016