SULL’ALLONTANAMENTO DEL PADRE AMMESSO ALLA DETENZIONE DOMICILIARE ORDINARIA
(C. cost., sent. 25 ottobre 2018, n. 211)
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 47-ter, commi 1, lett. b), e 8, legge n. 354/1975 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non limita la punibilità, ai sensi dell’art. 385 c.p., al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall’art. 47-sexies, commi 2 e 4, della predetta legge sul presupposto, di cui all’art. 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.
La questione di legittimità viene messa in dubbio dalla Corte d’Appello di Firenze, in riferimento all’art. 3 Cost. Nel richiamare l’art. 47-ter ord. penit. che consente, al comma 1, lett. b), che, in caso di decesso o impossibilità assoluta della madre a dare assistenza alla prole di età inferiore ad anni dieci, la detenzione domiciliare sia concessa al padre, nonché il successivo comma 8 che stabilisce che il condannato che si allontani dalla propria abitazione è punito ai sensi dell’art. 385 c.p. quale che sia la durata dell’allontanamento, secondo il giudice a quo tali disposizioni si porrebbero in contrasto con l’art. 3 Cost. in quanto l’allontanamento ingiustificato del padre ammesso alla detenzione domiciliare “ordinaria” per prendersi cura dei figli sarebbe regolato in modo deteriore rispetto a quello del padre ammesso alla diversa misura della detenzione domiciliare speciale in caso di decesso o impossibilità assoluta della madre, se non vi è modo di affidare ad altri la prole, ai sensi dell’art. 47-quinquies, comma 7, ord. penit. Infatti, in tale seconda ipotesi, secondo quanto disposto dal successivo art. 47-sexies, l’allontanamento dal domicilio, senza giustificato motivo, è punito, ex art. 385 c.p., solo se si protrae per più di dodici ore.
La Corte costituzionale ritiene fondata la relativa questione richiamando la sentenza n. 177/2009 in cui si evidenzia l’identica finalità perseguita dal legislatore attraverso la disciplina delle due forme di detenzione domiciliare, quella “ordinaria”, quando concessa ai genitori di prole di età inferiore ai dieci anni con loro conviventi, e quella speciale.
A differenza della prima, peraltro, solo la detenzione domiciliare speciale (istituto più recente, previsto dalla legge 8 marzo 2001, n. 40, recante «Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori») è interamente ed esclusivamente diretta ai genitori di minori in tenera età ed è [continua..]