Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte Costituzionale (di Donatella Curtotti)


LA RAGIONEVOLE DURATA DELLE INDAGINI PRELIMINARI (C. cost., sent. 23 luglio 2015, n. 184) La Corte costituzionale (sentenza n. 184 del 2015) dichiara l’illegittimità dell’art. 2, comma 2-bis, l. 24 marzo 2001, n. 89 (in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo), nella parte in cui prevede che il processo penale debba considerarsi iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l’indagato, in seguito ad un atto dell’autorità giudiziaria, abbia avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari a suo carico. La questione di legittimità era stata sollevata della Corte d’appello di Firenze (nonché da quella di Catanzaro, con ricorsi poi riuniti), chiamata a decidere in ordine ad un’opposizione avverso un decreto di rigetto della domanda di equa riparazione, per eccessiva durata del processo penale. Nel decreto impugnato, la durata complessiva del procedimento (non ritenuta eccessiva) era stata valutata escludendo dal calcolo la fase delle indagini preliminari (di oltre sei anni e mezzo), in applicazione del menzionato art. 2, comma 2-bis, l. n. 89/2001, secondo cui «il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza delle indagini preliminari». I giudici a quibus hanno sollevato, altresì, l’illegittimità costituzionale del comma 2-quater della norma in esame, nella parte in cui sottrae al computo della durata del processo i periodi di sospensione che non siano «riconducibili» alle parti, ovvero «dovuti al comportamento delle parti». In ordine alla primo motivo di censura, i due collegi d’appello, all’unisono, rilevano il contrasto della normativa domestica rispetto all’art. 117, comma 1, Cost. e all’art. 6 Cedu; un contrasto ancor più stridente se letto alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo che in più occasioni ha riconosciuto il diritto all’equa riparazione anche per la fase delle indagini preliminari. Si ricordino, del resto, le numerose pronunce della Cedu (tra le quali, Cedu, 4 aprile 2006, Kobtsev c. Ucraina; Id., 26 febbraio 1993, Messina c. Italia; Id., 19 febbraio 1991, Manzoni c. Italia; Id., 10 dicembre 1982, Corigliano c. Italia; Id., 15 luglio 1982, Eckle c. Germania; Id., 16 luglio 1971, Ringeisen c. Austria) che hanno dedotto dall’art. 6 della Convenzione del 1950 la regola che impone, ai fini dell’indennizzo conseguente all’inosservanza del termine di ragionevole durata del processo penale, di tenere conto del periodo che segue la comunicazione ufficiale dell’accusa di avere commesso un reato proveniente dall’autorità giudiziaria. Per i giudici [continua..]

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Fascicolo 6 - 2015