L’EFFETTO DOMINO DELLA SENTENZA LORENZETTI: “PORTE APERTE” PER LA CONFISCA IN EXECUTIVIS
(Corte cost., sent. 15 giugno 2015, n. 109)
La Corte costituzionale, con sentenza 15 giugno 2015, n. 109, ha dichiarato illegittimi gli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 c.p.p., nella parte in cui «non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l’ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell’esecuzione, nelle forme dell’udienza pubblica», violando gli artt. 111, comma 1, e 117, comma 1, Cost., in riferimento all’art. 6, § 1, Cedu. I giudici della Consulta tornano ad occuparsi del processo “a porte aperte”, aggiungendo un nuovo tassello per adeguare l’ordinamento interno ai precetti della Cedu, così come interpretata dalla giurisprudenza di Strasburgo a partire dalla sentenza Bocellari e Rizza contro Italia, 13 novembre 2007, n. 399/02, relativa all’applicazione di misure di prevenzione e confermata dalla nota sentenza Lorenzetti contro Italia, del 10 aprile 2012, relativa alla riparazione dell’ingiusta detenzione.
La questione di legittimità è stata sollevata dalla terza sezione penale della Corte di cassazione, a seguito di una vicenda processuale piuttosto complessa, in cui il giudice dell’esecuzione aveva disposto la confisca di una statua di rilevantissimo valore storico e artistico nei confronti di un soggetto che era rimasto estraneo al procedimento di cognizione. Il proprietario del bene, in sede di opposizione, ex art. 667, comma 4, c.p.p., aveva chiesto, più volte, che il procedimento si svolgesse in forma pubblica: tale istanza era stata però rigettata. La parte aveva quindi proposto ricorso di fronte ai giudici di legittimità, lamentando, in via preliminare, l’illegittimità della procedura di esecuzione per violazione dell’art 6, par. 1, Cedu, visto il mancato accoglimento della domanda di procedere in presenza del pubblico. La Corte di cassazione, condividendo la doglianza difensiva, dubitava quindi della legittimità degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 c.p.p., in quanto, disponendo tali articoli che l’udienza dovesse svolgersi «in camera di consiglio», ci sarebbe stata una violazione degli artt. 117, comma 1, e 111 Cost.
Come precisato dall’art. 676 c.p.p., il giudice dell’esecuzione ha svariate competenze per cui il tema della confisca è solo uno tra i molteplici che possono essere da questi trattati: bene ha fatto dunque la Corte a chiarire, sin dalle prime battute del suo iter motivazionale, che la questione sollevata riguardasse in modo specifico ed esclusivo non tutti i procedimenti che si svolgono di fronte al giudice dell’esecuzione, ma unicamente le ipotesi di [continua..]