Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Corte di giustizia Ue (di Francesca Dri)


L’autorità giudiziaria deve poter disporre della necessaria discrezionalità nel valutare se rifiutare l’esecuzione di un M.A.E. per i motivi di cui all’art. 4, punto 5, decisione quadro 2002/584/GAI (Corte di Giustizia UE, V Sezione, 29 aprile 2021, causa C-665/20 PPUC) Con la sentenza in esame, la Corte di Giustizia si è pronunciata sull’interpretazione da attribuire al­l’art. 4, punto 5 della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI (nel prosieguo, la «decisione quadro»). La pronuncia era stata sollecitata da un rinvio pregiudiziale presentato dal Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) nel corso dell’esecuzione di un mandato di arresto europeo («m.a.e.») emesso dall’Amtsgericht Berlin-Tiergarten (Tribunale circoscrizionale di Tiergarten, Berlino, Germania) e preordinato all’esercizio dell’azione penale nei confronti di X. Quest’ultimo, nello specifico, era stato accusato del sequestro della sua compagna e della figlia di dieci anni di lei, di aver violentato e mutilato la prima e di aver segregato entrambe le persone offese in casa loro, al fine di causarne la morte. Eseguito l’arresto, X si opponeva alla sua consegna alle autorità tedesche, invocando il principio del ne bis in idem: in particolare, egli sosteneva di essere già stato perseguito e giudicato in via definitiva per i medesimi fatti posti a fondamento del m.a.e. nel corso di un precedente procedimento celebratosi in Iran. In quell’occasione ad X era stata comminata una pena detentiva, la cui durata era stata ridotta a seguito di un’amnistia, proclamata in occasione del 40° anniversario della rivoluzione islamica. X, inoltre, era stato condannato al pagamento di una somma di denaro in favore della compagna: tuttavia, dopo aver corrisposto la prima rata ed essere stato rimesso in libertà, il predetto si era reso inadempiente per la residua parte dell’importo e per tale ragione le autorità iraniane avevano emesso un mandato d’arresto nei suoi confronti. Tanto premesso, il Tribunale di Amsterdam decideva di sospendere il procedimento principale per investire la Corte di Giustizia di tre questioni pregiudiziali. La prima mirava a chiarire se, in virtù dell’avvenuto recepimento nel diritto interno dell’art. 4, punto 5 della decisione quadro citata, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dovesse disporre di un congruo margine di discrezionalità per determinare se rifiutare o meno l’esecuzione di un m.a.e., qualora il ricercato fosse già stato giudicato con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un Paese terzo e, in caso di condanna, la sanzione fosse stata applicata, o fosse in fase di esecuzione, o non [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 5 - 2021