Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Decisioni in contrasto (di Paola Corvi)


legittimità o abnormità del provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero anche in relazione a soggetti non interessati dalla declaratoria di nullità (Cass. Sez. II, 12 maggio 2021, n. 18653) Nella sentenza in commento si evidenzia un contrasto sulla validità del provvedimento con cui il giudice, avendo dichiarato la nullità di atti relativi ad alcune posizioni processuali, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministro anche in relazione alle posizioni soggettive non interessate dalla declaratoria di nullità. Nel caso di specie il giudice del dibattimento aveva dichiarato, su eccezione di parte, la nullità della nomina del difensore di ufficio dell’ente chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, con la quale veniva designato il medesimo difensore nominato per le persone fisiche cui era contestato il reato presupposto. Con la declaratoria di nullità della nomina e di tutti gli atti conseguenti – informazione di garanzia ai sensi degli artt. 369 e 369 bis c.p.p., avviso di conclusione delle indagini, richiesta di rinvio a giudizio, decreto che dispone il giudizio – era stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero non solo con riferimento alla posizione dell’ente, ma anche con riguardo alla posizione degli imputati persone fisiche, con conseguente ricorso per cassazione del pubblico ministero che rilevava l’ab­normità del provvedimento nella parte in cui dichiarava la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per tutti gli imputati anziché per il solo ente. Nella articolata motivazione della sentenza la Suprema Corte, partendo dal dettato normativo degli artt. 39 e 40 del d.lgs. n. 231 del 2001 e dalla loro esegesi giurisprudenziale (Cass. Sez. VI, 19 giugno 2009, n. 41398; Cass. Sez. Un., 28 maggio 2015, n. 33041), ricostruisce innanzi tutto la ratio sottesa alla disciplina, diretta a tutelare la posizione dell’ente piuttosto che del suo rappresentante legale e ad evitare che l’ente sia pregiudicato, nelle sue strategie difensive, dal conflitto di interessi che può insorgere tra la posizione del soggetto collettivo e quella di chi ne abbia la rappresentanza e sia imputato nel medesimo processo per fatti in relazione ai quali sia stata coinvolto l’ente. In questa prospettiva si sottolinea non solo la rilevanza della nomina fiduciaria, proveniente dal legale rappresentante coindagato o coimputato, ma anche della nomina del difensore di ufficio nella persona del medesimo professionista sia per quanto riguarda le persone fisiche che per quanto concerne la società. Nel caso in esame, la Corte ritiene dirimente la mancanza di giustificazioni in ordine ai motivi per cui la nullità relativa alla posizione dell’ente abbia coinvolto anche le persone fisiche, determinando anche per queste ultime la regressione del procedimento in una [continua..]

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Fascicolo 4 - 2021