Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sezioni Unite (di Teresa Alesci)


L'ordinanza in materia di concessione della liberazione anticipata deve essere notificata al difensore del condannato, eventualmente nominato d’ufficio (Cass., sez. un., 1° aprile 2021, n. 12581) La Suprema Corte è intervenuta in merito alla necessità di notificare anche al difensore dell’istante l’ordinanza del magistrato di sorveglianza in materia di concessione della liberazione anticipata. In argomento si registra un unico orientamento, secondo cui l’intervento del difensore nel procedimento ex art. 69 bis ord. penit. non è necessario, con la conseguenza che, in mancanza di nomina di fiducia, il magistrato di sorveglianza non è tenuto a nominarne uno d’ufficio. Le comunicazioni e le notificazioni, in tal caso, devono essere effettuate nei confronti dei soli soggetti legittimati entro dieci giorni a proporre il reclamo, ossia l’interessato e il pubblico ministero (Cass., sez. VII, 17 giugno 2015, n. 9623; Cass., sez. VII, 26 giugno 2014, n. 49859; Cass., sez. I, 20 ottobre 2009, n. 45260). Se, invece, l’istante ha nominato un difensore di fiducia, l’ordinanza reiettiva del magistrato di sorveglianza deve essere notificata anche a quest’ultimo (Cass., sez. I, 27 settembre 2011, n. 92). Con l’ordinanza di rimessione, la I sezione valorizza la natura di mezzo di gravame del reclamo per sostenere l’applicabilità della disciplina generale in materia di impugnazioni, con conseguente riconoscimento del diritto di difesa anche nella fase iniziale del procedimento di esecuzione. In via preliminare, la Suprema Corte ricostruisce il procedimento relativo alla concessione della liberazione anticipata, come modificata dalla l. n. 277/2002. All’originaria attribuzione della competenza al tribunale di sorveglianza si è preferito un procedimento bifasico a contraddittorio eventuale e differito; un procedimento, dunque, diverso dal modello tipico delineato dagli artt. 666 e 678 e c.p.p. Competente a decidere sull’istanza di concessione della liberazione anticipata è il magistrato di sorveglianza che decide con ordinanza in camera di consiglio, “senza la presenza delle parti”. La decisione è adottata decorsi quindici giorni dalla richiesta di parere al pubblico ministero, anche in assenza di esso. Il contraddittorio pieno è assicurato nella fase eventuale, che si instaura attraverso il reclamo al tribunale di sorveglianza. Il primo segmento del procedimento bifasico disciplinato dall’art. 69 bis ord. penit. ha suscitato dubbi di legittimità costituzionale, dissipati, però, dalla Corte costituzionale, secondo cui vi “è piena compatibilità con il diritto di difesa dei modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito i quali, in ossequio a criteri di economia processuale e di massima speditezza, adottino lo schema della decisione de plano seguita da una [continua..]

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Fascicolo 4 - 2021