Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte di giustizia UE (di Francesca Dri e Elisa Grisonich)


Importanti indicazioni della Corte di Giustizia a fronte di un di M.A.E. emesso per eseguire una condanna pronunciata da uno Stato terzo e riconosciuta dal Paese membro emittente (Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, 17 marzo 2021, causa C-488/19) di Elisa Grisonich Nella pronuncia in commento la Corte di giustizia ha avuto l’occasione di chiarire per la prima volta il rapporto tra decisione quadro 2002/584/GAI e mandato di arresto europeo emesso per dare esecuzione a una sentenza di condanna adottata da uno Stato terzo, ma riconosciuta dal Paese membro emittente sulla base di un accordo bilaterale. La decisione si segnala per l’interpretazione estensiva fatta propria dai Giudici di Lussemburgo, finalizzata ad assicurare la piena applicazione della decisione quadro 2002/584/GAI a tale fattispecie, pur nel dovuto rispetto dei diritti fondamentali del ricercato. In particolare, a venire in gioco nel caso concreto era l’esecuzione da parte della High Court irlandese di un euro-mandato richiesto dalle autorità giudiziarie competenti della Lituania, al fine di dare corso a una condanna per il reato di illecita fornitura di una ingente quantità di sostanze stupefacenti. Tale condanna era stata emessa da parte della Norvegia nei confronti di un cittadino lituano e, successivamente, era stata riconosciuta dalla Lituania sulla scorta di un trattato bilaterale, affinché potesse essere eseguita nell’ordinamento di origine del condannato. A seguito della consegna dell’interessato alle autorità lituane, egli aveva ottenuto la liberazione condizionale, affiancata da misure di stretta sorveglianza; tuttavia, a fronte dell’inosservanza delle condizioni imposte, era stata disposta l’esecuzione del residuo di pena detentiva, la quale, però, non aveva potuto avere luogo in quanto il condannato era nel frattempo fuggito in Irlanda. Alla luce di ciò, le autorità giudiziarie lituane avevano chiesto a quelle irlandesi l’esecuzione dell’eu­ro-mandato in esame. Ad ogni modo, viste la peculiarità della fattispecie e le riserve sollevate dall’inte­ressato, l’Alta Corte d’Irlanda decideva di sospendere il procedimento e sollevare alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali ex art. 267 TFUE. In primo luogo, il giudice a quo chiedeva se la decisione quadro 2002/584/GAI potesse essere considerata applicabile al caso concreto, e cioè all’ipotesi in cui la persona ricercata sia stata condannata in un Paese terzo con decisione in seguito riconosciuta dallo Stato membro di emissione. Il secondo quesito era stato formulato in caso di risposta affermativa alla prima questione: si trattava, infatti, di chiarire l’interpretazione da attribuire ai motivi di non esecuzione facoltativa del m.a.e. ex art. 4, punti 1 e 7, lett. b), decisione quadro 2002/584/GAI, ove risulti che il reato, commesso nello Stato terzo, si [continua..]

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Fascicolo 4 - 2021