Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità legislative interne (di Ada Famiglietti)


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (L. 28 maggio 2021, n. 76) La l. 28 maggio 2021, n. 76 (G.U., Sr. gen., 31 maggio 2021, n. 128) ha convertito il d.l. 1° aprile 2021, n. 44 (G.U., Sr. gen., 1 aprile 2021, n. 79) che prevede misure urgenti in tempo pandemico, disposizioni concernenti le vaccinazioni e misure in tema di giustizia e concorsi pubblici. Il provvedimento, suddiviso in tre capi, apporta significative modifiche in materia sanitaria, con particolare riferimento all’introduzione dell’obbligo vaccinale contro il Covid-19 per il personale sanitario e sociosanitario, ai sensi dell’art. 4. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono, quindi, obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2. A tale obbligo corrisponde la contemporanea esenzione, per i somministratori del vaccino che si siano attenuti alle indicazioni, dalla responsabilità penale per omicidio colposo o lesioni personali colpose, qualora tali eventi si producano in conseguenza della vaccinazione, ex art. 3, d.l. n. 44 del 2021. L’obbligo vaccinale nei confronti del personale medico e sanitario è accompagnato da annessa procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza, come assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione. Ciascun ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza. I datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano. Stante l’obbligatorietà della vaccinazione, solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita. Parallelamente, si esenta dalla responsabilità penale il personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti Sars-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, purché le [continua..]

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Fascicolo 4 - 2021