Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte di giustizia UE (di  Francesca Dri e Elisa Grisonich)


La Corte di giustizia si pronuncia in merito al diritto al silenzio nei procedimenti amministrativi in materia di insider trading (C. giust. UE, grande sez., 2 febbraio 2021, causa C-481/19) La Corte costituzionale italiana ha sottoposto all’esame dei Giudici di Lussemburgo due questioni pregiudiziali, vertenti rispettivamente sull’interpretazione degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (nel prosieguo: la «Carta»), nonché sull’interpretazione e la validità del­l’art. 14, § 3, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (G.U. 2003, L 96, p. 16), e del­l’art. 30, § 1, lett. b), del regolamento (UE) n. 596/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato, provvedimento che ha abrogato le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (G.U. 2014, L 173, p. 1), oltre a quella sopra menzionata. L’istanza in parola trae origine da un procedimento promosso dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa («Consob») nei confronti di D.B., persona fisica, per l’asserita violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (nel prosieguo: «t.u.f.»). Nello specifico, con decisione del 2 maggio 2012 l’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari riteneva D.B. responsabile del compimento di operazioni effettuate mediante abuso di informazioni privilegiate e dell’illecita comunicazione a terzi delle medesime: per tali fatti applicava al trasgressore due sanzioni pecuniarie ex art. 187-bis t.u.f., oltre alla misura accessoria prevista dall’art. 187-quater, comma 1, t.u.f., consistente nella perdita temporanea dei requisiti di onorabilità; inoltre, disponeva la confisca per equivalente del profitto dell’illecito, o dei mezzi utilizzati per ottenerlo, secondo quanto previsto dall’art. 187-sexies t.u.f. In aggiunta, la Consob inaspriva ulteriormente il trattamento punitivo comminando una terza sanzione pecuniaria, avendo ritenuto che la condotta tenuta da D.B. nelle more del procedimento avesse integrato l’illecito amministrativo previsto dall’art. 187-quinquiesdecies t.u.f. Nel corso dell’istruttoria, infatti, l’interessato era stato convocato dall’Autorità in qualità di persona informata sui fatti e, dopo essersi ripetutamente adoperato per ottenere il rinvio dell’audizione, aveva infine rifiutato di rispondere alle domande che gli erano state rivolte in quella sede. Avverso tali provvedimenti D.B. proponeva opposizione dinanzi alla Corte d’Appello di Roma e, in seguito, ricorso dinanzi alla [continua..]

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