Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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De jure condendo (di Lorenzo Pulito)


Istituzione di corsi di recupero obbligatori per stalkers è stata assegnata il 3 novembre 2020 alla XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati in sede referente la proposta di legge C. 2702, recante «Modifiche all’articolo 612-bis del codice penale e al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, in materia di corsi per il recupero degli autori di atti persecutori, nonché disposizioni per l’istituzione di centri a ciò destinati», d’iniziativa dell’on. Savino. La Relazione illustrativa che accompagna la proposta, dopo una breve premessa in cui si ricordano tanto l’evoluzione normativa che ha condotto all’introduzione dell’art. 612-bis c.p., quanto i benefici che ne sono conseguiti per la condizione di vita di molte vittime, si sofferma sull’aspetto in cui registra carenze, ovvero quello delle azioni da mettere in campo per il recupero degli autori di atti persecutori. Indi, esplicita l’obiettivo di istituire, sul tutto il territorio nazionale, centri per il recupero degli autori di atti persecutori, la cui frequenza si prevede come obbligatoria in caso di ammonimento del Questore o di condanna per il reato in oggetto. Si intende superare in tal modo quel retaggio culturale che ha fin qui impedito di guardare agli autori del reato e coinvolgerli nell’azione di contrasto alla violenza stessa, in un’ottica di prevenzione e di eradicazione di comportamenti recidivanti. La proposta si compone di cinque articoli, il primo dei quali mira a modificare l’art. 612-bis, comma 1, c.p., con la previsione della sanzione (accessoria) della frequenza obbligatoria dei corsi organizzati dai centri per il recupero degli autori di tali reati da irrogare in aggiunta alla pena detentiva. Il secondo articolo, intervenendo sull’art. 8, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, innova la disciplina sull’am­mo­nimento, prevedendo che il Questore, nel caso di adozione del provvedimento, disponga anche la frequenza obbligatoria dei suddetti corsi. Si prevede, inoltre, che il numero verde nazionale istituito per le vittime di atti persecutori sia accessibile anche agli stalkers intenzionati a cambiare i propri comportamenti (art. 3) e che la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità promuova l’istituzione dei centri per il recupero degli autori di atti persecutori nell’intero territorio nazionale – superando l’attuale scarsa omogeneità dell’offerta territoriale – e istituisca il registro nazionale di tali centri (art. 4). L’articolo 5 prevede la copertura finanziaria del provvedimento. è evidente il proposito legislativo di valorizzare le buone prassi sperimentate a livello locale (amministrazioni locali, questure, associazioni onlus), volte ad aiutare proprio gli autori di atti [continua..]

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