Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità legislative interne (di Maria Rosaria Magliulo)


La riforma del Mandato d’Arresto Europeo e il principio del mutuo riconoscimento D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all’articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (G.U., 5 febbraio 2021, n. 30) ha riformato la disciplina del mandato d’arresto europeo, contenuta nella l. 22 aprile 2005, n. 69 sia sotto il profilo sostanziale sia processuale. L’obiettivo di tale riforma è quello di semplificare le procedure di consegna in Europa, evidenziando l’importanza del principio del mutuo riconoscimento. Quest’ultimo, che consente all’autorità giudiziaria di uno Stato membro di riconoscere ed eseguire le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, è di certo l’elemento portante dell’intera riforma; non è, difatti, più necessaria l’allegazione del provvedimento giurisdizionale alla base della richiesta di consegna, sia che si tratti di una sentenza di condanna ovvero di un provvedimento che disponga una misura di sicurezza o cautelare, bensì risulta sufficiente la mera trasmissione del mandato d’arresto europeo. Mentre la previgente normativa prevedeva un sindacato di merito sulla fondatezza delle accuse rivolte all’interessato, il nuovo decreto esclude, quindi, ogni valutazione sui motivi che sorreggono la richiesta di consegna, con l’unico limite del rispetto dei diritti fondamentali. L’esecuzione del mandato di arresto europeo non può, difatti, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, di quelli fondamentali sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea o dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848) e dai Protocolli addizionali alla stessa. Sicché, qualora dovesse verificarsi la grave e persistente violazione dei principi sanciti dall’art. 6, par. 1, del Trattato di Lisbona, ovvero quelli contenuti nella Carta di Nizza, l’Italia non potrà dare esecuzione al mandato di arresto europeo. Al contrario della precedente disciplina, il decreto in esame prevede che la procedura non possa in alcun modo essere avviata e che, quindi, vi sia l’obbligo e non la facoltà dello Stato che riceve il mandato d’arresto di non dare inizio al procedimento. La nuova normativa sembra voler “responsabilizzare” il giudice italiano, il quale ha il compito di verificare, in concreto, che [continua..]

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