Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un conto cointestato. Sui presupposti della misura e sulla tutela del terzo estraneo al reato (di Filippo Lombardi, Giudice presso il Tribunale di Lagonegro)


La Corte di Cassazione affronta il tema dei dibattuti presupposti operativi del sequestro preventivo, in particolare del fumus commissi delicti e del principio di proporzione; inoltre, innovando rispetto ad un diverso orientamento più restrittivo, statuisce nel senso che il sequestro preventivo orientato alla confisca su un conto bancario cointestato al terzo estraneo può avere ad oggetto l’intero conto solo se il pubblico ministero abbia dimostrato l’esclu­siva riferibilità delle somme all’indagato, mentre, in caso contrario, potrà avere ad oggetto esclusivamente la quota a lui appartenente.

Il commento analizzerà la decisione, la quale appare da un lato di ispirazione conservatrice, laddove non consente di estendere alla misura reale in parola il requisito dei gravi indizi di colpevolezza; e dall’altro di apertura innovatrice, sotto il profilo della tutela del terzo estraneo al reato e contitolare, assieme all’indagato, dei beni sequestrabili, laddove la suprema Corte impone al pubblico ministero di provare, ai fini del sequestro totalitario, l’esclusiva riferibilità delle somme di denaro all’indagato, residuando altrimenti la sequestrabilità della sola quota che rientri nella sua titolarità.

Preventive seizure for confiscation purposes on a co-titled bank account. About this preventive measure requirements and on the tutelage of the third party not involved in the crime

The Court of cassation deals with the debated requirements of the preventive seizure, in particular the fumus commissi delicti and the proportionality of the measure; further, with innovative considerations, the Court states that the preventive seizure oriented to confiscation on a co-titled bank account applies to the whole amount of money only if it is totally property of the inquired, otherwise it can only cover his portion. This essay will analyze the judgement, which is partially conservative, because it doesn’t allow to extend to preventive seizure the requirement of the guilt evidence; and partially innovative, because it sets a tutelage for the third party which partially owns the sum of money and is not involved in the crime; the prosecutor has the burden of proof about which amount of money is directly referred to the inquired, and that is liable to being seized.

Sequestro finalizzato alla confisca di somme su conto corrente e tutela del cointestatario estraneo al reato Il sequestro totalitario finalizzato alla confisca diretta del denaro giacente sul conto corrente cointestato può essere disposto non sulla base di meccanismi presuntivi ma a seguito di una verifica, anche solo a livello indiziario, che il conto sia alimentato solo da somme dell’indagato; in mancanza di tale elemento il sequestro può essere disposto solo sulla parte del denaro riconducibile all’indagato, riconducibilità che deve essere oggetto di accertamento, anche a livello indiziario, da parte del pubblico ministero che chiede il sequestro totalitario o parziale delle somme.   [Omissis] RITENUTO IN FATTO Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto nei riguardi di L.V.S. e S.F., quest’ultima indiziata dei reati di peculato, truffa aggravata ai danni dello Stato, abuso di ufficio e false attestazioni o certificazioni. L’ipotesi accusatoria, recepita dai Giudici di merito, muove dal presupposto che S.F., nella qualità di medico ginecologo in servizio presso la Azienda Ospedaliera (OMISSIS), fosse stata autorizzata allo svolgimento di attività di libera professione in regime intramurario nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 20, con retribuzione secondo tariffe e modalità di pagamento prestabilite. L’indagine si è sviluppata a seguito di una verifica fiscale e l’imputazione provvisoria è formulata sulla base del contenuto di due agende, relative agli anni (OMISSIS), sequestrate presso lo studio ove la S. era autorizzata a svolgere la sua attività professionale. Quanto al peculato, si assume che, in ragione del contenuto delle agende e dei nomi in esse appuntati, S.F. avrebbe eseguito prestazioni professionali (visite) in relazione alle quali non avrebbe versato all’azienda ospedaliera una determinata somma riscossa; sul piano del metodo, si è proceduto ritenendo che i nomi annotati sulle agende fossero rivelatori di appuntamenti per visite e l’assunto investigativo avrebbe ricevuto una obiettiva conferma attraverso l’assunzione di sommarie informazioni di ventisei tra i soggetti indicati nel documento; sulla base di tale dato si è determinata la somma che, secondo le tariffe, sarebbe stata corrisposta all’indagata in ragione del numero di visite compiute e si è calcolata la differenza tra il riscosso ed il versato all’azienda. Quanto ai reati di truffa ed abuso di ufficio, l’assunto accusatorio è sempre fondato sul presupposto che l’indagata potesse svolgere attività professionale solo nei giorni e nelle ore indicati, con divieto di destinare ad essa i giorni liberi dal servizio a causa di malattia; in tale contesto, sono stati [continua..]

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SOMMARIO:

1. La vicenda - 2. Il fumus delicti nel sequestro preventivo e l’estensione (ancora) parziale dei criteri di cui agli artt. 273 ss. c.p.p. - 3. Le peculiarità del sequestro orientato alla confisca - 4. Il sequestro totalitario di somme cointestate e la tutela del terzo in buona fede - NOTE


1. La vicenda

Con la sentenza che qui si annota, il Giudice della nomofilachia si pronuncia in materia di sequestro preventivo funzionale alla confisca di denaro, con particolare riguardo alle condizioni e ai limiti che presidiano il sequestro su conto bancario cointestato all’indagato e ad un soggetto estraneo alla vicenda criminosa. Nel caso di specie, stando all’addebito provvisorio, che la vedeva indagata per peculato, truffa e abuso d’ufficio, l’indagata, medico ginecologo presso un’azienda ospedaliera, avrebbe eseguito prestazioni professionali senza versare all’Azienda la parte del corrispettivo alla stessa spettante; avrebbe inoltre svolto attività lavorativa in giorni in cui le era inibito, così percependo stipendio e compensi di fatto non dovuti. Alla luce di ciò, veniva computato il profitto conseguito a cagione delle condotte ascritte, in euro 124.720,00, e disposto il sequestro preventivo sulla somma confiscabile, eseguito in parte in via diretta e in parte per equivalente e sottoponendo a vincolo, tra le altre, somme giacenti su conto corrente bancario cointestato a soggetto estraneo ai fatti. Il decreto di sequestro preventivo veniva confermato dal tribunale del riesame, dando la stura al ricorso per cassazione del difensore, fondato sulla insussistenza del fumus commissi delicti, essendo stato accertato il presupposto in maniera presuntiva e parziale, e sulla scarna motivazione in merito alla riconducibilità soggettiva del denaro sussistente su conto. La decisione, con cui la Corte di legittimità accoglie il ricorso, appare di interesse in quanto, soffermandosi sull’istituto del sequestro preventivo, ne analizza due versanti tematici: il primo, cui i giudici riservano un approccio di tipo conservativo, relativo ai presupposti generali del sequestro, con particolare riguardo alla verifica del fumus commissi delicti e all’applicazione dei principi in materia di misure cautelari personali; il secondo, con apertura innovatrice, inerente alla possibilità di instaurare il sequestro totalitario su somme presenti su un conto bancario cointestato, solo previa verifica della quantità di denaro direttamente riferibile all’indagato.


2. Il fumus delicti nel sequestro preventivo e l’estensione (ancora) parziale dei criteri di cui agli artt. 273 ss. c.p.p.

La misura cautelare in parola nasce quale autonomo strumento di coercizione reale quando il legislatore, con l’avvento del codice vigente, ha inteso recepire un orientamento giurisprudenziale [1] già formatosi sotto la precedente normativa procedurale, che, dilatando la norma sul sequestro ex art. 337 c.p.p. abr., consentiva di adottare il vincolo sulla res al dichiarato fine di evitare che il reato continuasse a sortire effetti pregiudizievoli o venisse reiterato [2]. Il legislatore, dopo avere espressamente inserito l’istituto all’interno del settore codicistico dedicato alle misure cautelari, a dimostrazione della sua intensità afflittiva, ne ha tuttavia fornito una disciplina laconica, differenziando in maniera affatto prolissa le due species [3]. Il primo comma dell’art. 321 c.p.p. regola il sequestro preventivo c.d. impeditivo, che consente di vincolare coattivamente le cose pertinenti al reato che si trovino nella disponibilità di taluno, quando vi è pericolo che il persistente possesso possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri illeciti; si tratta pertanto di una funzione cautelare che mira ad evitare che la cosa possa essere usata per approfondire l’iter criminoso in pendenza di procedimento o comunque insistere nell’aggressione al bene protetto rendendo inutile la decisione di merito [4]. Il primo presupposto per l’applicazione dell’istituto, come si anticipava, è tradizionalmente rinvenuto nel fumus commissi delicti, che costituisce il risvolto cautelare del più noto fumus boni iuris; il presupposto de quo si traduce nella parvenza che un reato sia stato commesso. La norma tace sulla riferibilità soggettiva del reato e pare suggerire, come peraltro sostenuto da un primo e più risalente orientamento, la sufficienza di elementi dedotti che involgano la configurazione obbiettiva della fattispecie criminosa e un legame tra cosa e reato. Si ritiene in altri termini che il controllo del giudice non possa investire la seppur larvata fondatezza dell’accusa ma debba limitarsi ad un controllo del tutto sommario e preliminare in merito all’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato [5], complice anche un impianto normativo scarno sul punto, non precisando la norma la natura e l’intensità [continua ..]


3. Le peculiarità del sequestro orientato alla confisca

L’art. 321, comma 2, c.p.p. prevede la seconda species di sequestro preventivo, letteralmente il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca. Mentre il comma 1 del medesimo articolo, sinora analizzato, mira ad evitare che la disponibilità della cosa comporti la protrazione delle conseguenze pregiudizievoli del reato o la commissione di nuove ipotesi delittuose, e dunque a frustrare l’utilità del diverso provvedimento giudiziale finale, la funzione assunta dal successivo comma 2, che pure consente la preventiva adozione del vincolo reale in corso di procedimento, appare più propriamente non solo quella di anticipare provvisoriamente gli effetti del provvedimento ablatorio finale, cui i beni potrebbero in astratto essere soggetti [33], ma anche quella di evitare la dispersione medio tempore di beni suscettibili di confisca all’esito del procedimento [34]. Sebbene apparentemente lontano dal sequestro impeditivo, il sequestro orientato alla confisca gode invece di una morfologia per certi versi ad esso contigua. Si ritiene infatti esteso al sequestro funzionale alla confisca il presupposto basico del fumus commissi delicti, apparendo la soluzione coerente col fatto che, se la confisca necessita di un accertamento della responsabilità penale, l’anticipazione dei suoi effetti alle prime fasi della vicenda procedimentale non può che comportare il depotenziamento del requisito, richiedendo seri indizi che il reato sia stato commesso. Quanto al periculum in mora, esso, apparentemente negletto dal legislatore, è invece ritenuto assorbito nella confiscabilità della cosa o, meglio, è oggetto di una presunzione assoluta di pericolosità della res confiscabile [35]. Sulla base della nozione ormai proteiforme di confisca nel nostro ordinamento, emerge l’attitudine del sequestro preventivo funzionale alla confisca ad autoqualificarsi sulla base della tipologia di confisca ritenuta applicabile all’esito del procedimento, potendosi distinguere, principalmente, tra sequestro orientato alla confisca (diretta) facoltativa, sequestro orientato alla confisca (diretta) obbligatoria, e sequestro orientato alla confisca per equivalente. Pertanto, anche il presupposto del collegamento tra la cosa e il reato, presente nell’art. 321, comma 1, c.p.p., può dirsi richiamato dal successivo comma 2, considerato che il bene suscettibile di [continua ..]


4. Il sequestro totalitario di somme cointestate e la tutela del terzo in buona fede

La sentenza annotata, dopo aver riepilogato i presupposti operativi del sequestro preventivo, in particolare sotto i richiamati profili del fumus commissi delicti e della proporzione e adeguatezza della misura, analizza la delicata questione della tutela del terzo estraneo al reato che risulti contitolare, unitamente all’indagato, del conto bancario sottoposto a vincolo giudiziale. Si parta dal dato normativo. L’art. 240 c.p., sulla confisca diretta, prevede che essa non sia applicabile se la cosa appartiene a persona estranea al reato, dovendosi intendere tale un soggetto che non sia concorso nell’illecito, non abbia acquisito vantaggi dalla condotta illecita altrui [48] e abbia agito in buona fede e nel rispetto delle regole di ordinaria diligenza [49]. Sul concetto di appartenenza, sussistono opinioni discordanti, in quanto mentre taluno ritiene sufficiente la sussistenza di un diritto reale del terzo sul bene [50], altra impostazione volge nel senso che la cosa debba anche trovarsi nel suo possesso o nella sua detenzione non occasionali, potendo in tal senso giustificarsi la confisca nei confronti del reo che, pur non essendo il proprietario del bene, cionondimeno abbia un effettivo e concreto dominio sulla cosa [51]. Quanto alla confisca di valore, occorre rilevare che le norme che la consentono non sempre sono provviste di un simile inciso chiarificatore, limitandosi a indicare che, quando non è possibile la confisca diretta, dovrà attuarsi l’ablazione di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o profitto. Parrebbe dunque che in simili ipotesi il terzo goda di una tutela attenuata rispetto a quella prevista in tema di confisca diretta, reputandosi sufficiente che il bene appreso, per natura sganciato da ogni rapporto di pertinenzialità con l’illecito, si trovi nella disponibilità del reo; così, risulterebbero giustificati i provvedimenti ablatori aventi ad oggetto beni avulsi dal fenomeno criminoso e appartenenti, totalmente o in quota, al terzo estraneo al reato, purché rinvenibili nella disponibilità del reo. L’effetto distorto può essere ripianato solo una volta ribadita la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, che, assumendo la conformazione di pena, non può estendere di fatto i propri effetti a soggetti estranei al reato. Dunque, nel caso di confisca diretta, il [continua ..]


NOTE