Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte di giustizia UE (di Francesca Dri e Elisa Grisonich)


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La corte di giustizia si pronuncia in merito alla confisca del bene appartenente al terzo in buona fede e all’accesso diretto ed effettivo alla giustizia (C. Giust. UE, sez. I, 14 gennaio 2021, causa C-393/19) di Francesca Dri La domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta all’esame della Corte verte sull’interpretazione dell’art. 17, § 1, e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (nel prosieguo, la «Carta»), in relazione con quanto disposto dalla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU 2005, L 68, p. 49) e dalla direttiva 2014/42/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU 2014, L 127, p. 39, e rettificata in GU 2014, L 138, p. 114). L’istanza in parola è stata presentata dall’Apelativen sad-Plovdiv (Corte d’appello di Plovdiv, Bulgaria) nell’ambito di un procedimento penale a carico di O.M., conclusosi in primo grado con la condanna di quest’ultimo per contrabbando doganale aggravato e con la conseguente confisca del bene utilizzato per commettere il reato, di proprietà di un terzo in buona fede. Nello specifico, O.M. era impiegato in qualità di autotrasportatore alle dipendenze di una società turca, e si avvaleva di un trattore stradale e di un semirimorchio appartenenti alla società stessa per effettuare trasporti internazionali per conto di quest’ultima. Nel 2018, approfittando di un’imminente trasferta di lavoro, pattuito un compenso con un soggetto estraneo alla società, O.M. accettava di importare illegalmente in Germania un’ingente quantità di monete antiche, occultandole sul trattore stradale: tuttavia, a seguito di un controllo doganale disposto alla frontiera tra Turchia e Bulgaria, le monete venivano rinvenute e sottoposte a sequestro assieme al mezzo di trasporto, in quanto prove utili ad acclarare il reato di contrabbando. Nelle more del procedimento in seguito instaurato, la società turca chiedeva di rientrare in possesso del trattore stradale e del semirimorchio, assicurando la propria totale estraneità rispetto all’illecito e sostenendo che la restituzione dei beni non avrebbe in alcun modo pregiudicato l’accertamento dei fatti oggetto d’indagine. A fronte del rigetto di tale istanza, la società impugnava il provvedimento di diniego dinanzi all’Okrazhen sad Haskovo (Tribunale regionale di Haskovo, Bulgaria), il quale confermava la decisione con ordinanza non impugnabile. Qualche tempo dopo, il medesimo Tribunale condannava l’autotrasportatore a pena detentiva e disponeva la confisca in favore dello Stato sia delle monete che del trattore stradale, accordando alla [continua..]

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