Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte europea dei diritti dell'uomo (di Rita Lopez)


(Corte e.d.u., Grande Camera, 1° dicembre 2020, Gedmundur Andri Astradsson c. Islanda) Condannato in via definitiva per aver trasgredito la legge sulla circolazione stradale, il ricorrente di nazionalità islandese denunciava a Strasburgo la negazione del diritto a un’udienza dinanzi a un tribunale legalmente costituito, indipendente e imparziale, in ragione di presunte irregolarità verificatesi nella procedura di nomina di uno dei tre componenti della Corte d’appello che aveva confermato il giudizio di colpevolezza a suo carico. La Corte suprema islandese pur avendo appurato in due distinte pronunce che la procedura risultava viziata per un utilizzo arbitrario da parte del Ministro della Giustizia del potere discrezionale riconosciutogli in materia di nomine giudiziarie – facoltà di discostarsi dalla proposta della Commissione di valutazione purché a seguito di indagine indipendente e di decisione adeguatamente motivata – escludeva, in ogni caso, che ciò avesse compromesso la legittimità del collegio del quale faceva parte il giudice irritualmente nominato. A parere della seconda sezione della Corte e.d.u., assegnataria del ricorso, la quale riconosceva la lesione del diritto sancito dall’art. 6, § 1, Cedu, da parte delle corti domestiche (Corte e.d,u., 12 marzo 2019, Gedmundur Andri Astradsson c. Islanda), l’iter di nomina seguito dagli organi competenti – in particolare, Ministro della Giustizia e Parlamento – aveva integrato una flagrante violazione delle norme nazionali applicabili, con grave pregiudizio sia per la fiducia che il potere giudiziario deve ispirare all’interno di una società democratica, sia per l’essenza stessa del principio che esige un tribunale legalmente istituito. Il caso approdava presso la Grande Camera successivamente alla richiesta di rinvio avanzata dal Governo dello Stato convenuto, ai sensi dell’art. 43 Cedu. L’alta Corte, sulla scorta della elaborazione giurisprudenziale sul tema, ribadisce che la formula “tribunale istituito per legge” riflette il principio dello Stato di diritto alla base del sistema di protezione convenzionalmente stabilito, sicché la composizione del giudice avvenuta in difformità con la volontà del legislatore è circostanza che priva il giudice stesso della legittimità necessaria, all’interno di una società democratica, a risolvere le controversie legali (Corte e.d,u., 28 novembre 2002, Lavents c. Lettonia) e a garantire che l’organizzazione giudiziaria risulti regolata esclusivamente dalle leggi emanate dal Parlamento e non dipenda, invece, dalla discrezionalità dal potere esecutivo. A tale precipua esigenza risponde, infatti, l’obiettivo del requisito “tribunale stabilito dalla legge”. Pertanto, il processo di nomina dei giudici costituisce elemento intrinseco e [continua..]

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