Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte di giustizia UE (di Francesca Dri e Elisa Grisonich)


Le conclusioni dell’Avvocato generale sulle garanzie del ricercato, tra direttiva 2012/13/UE e decisione quadro 2002/584/GAI (Conclusioni dell’Avvocato generale Priit Pikamäe, presentate il 30 settembre 2020, causa C-649/19) di Elisa Grisonich Nelle conclusioni in commento, presentate nella causa C-649/19, l’Avvocato generale Priit Pikamäe ha espresso il suo parere sulla portata ratione personae di alcune garanzie procedurali sancite dalla direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, rispetto ai soggetti sottoposti a una procedura di consegna nell’ambito dell’esecuzione di un m.a.e., nonché sulla stessa validità della decisione quadro 2002/584/GAI in relazione agli artt. 6 e 47 Carta di Nizza. La causa, in particolare, traeva origine da un rinvio pregiudiziale formulato dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria), il quale, dopo aver emesso un m.a.e. processuale, decideva di disporne l’annullamento in ragione dei dubbi nutriti sulla sua conformità al diritto UE. Al fine di poter emettere un nuovo euro-mandato, il giudice del rinvio riteneva necessario sospendere il procedimento principale e prospettare alla Corte di Giustizia quattro questioni pregiudiziali, ridotte a due secondo la riformulazione operata dall’Avvocato generale. Più specificamente, il primo quesito attiene all’applicabilità degli artt. 4, § 3, 6, § 2 e 7, § 1 direttiva 2012/13/UE ai ricercati nel contesto di un procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo. Com’è noto, l’art. 4 disciplina la cosiddetta letter of rights da fornire all’accusato in vinculis, la quale, ai sensi del § 3, deve contenere «informazioni su qualsiasi possibilità prevista dal diritto nazionale di contestare la legittimità dell’arresto, ottenere un riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà provvisoria». L’art. 6, § 2 della direttiva in esame sancisce, invece, l’obbligo di informare la persona privata della libertà personale sia dei motivi dell’arresto o della detenzione, sia del reato contestato. Da ultimo, l’art. 7, § 1 dello stesso atto impone di mettere a disposizione dell’interessato o del suo difensore i documenti considerati «essenziali» per impugnare, «conformemente al diritto nazionale, la legittimità dell’arresto o della detenzione». In caso di risposta affermativa a tale questione, è stato posto alla Corte di Giustizia l’interrogativo, a essa strettamente correlato, in relazione alla possibilità di modificare il modello uniforme di mandato di arresto europeo, contemplato dall’art. 8 decisione quadro 2002/584/GAI, al fine di includere i diritti salvaguardati dalle disposizioni in esame o, in [continua..]

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