Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte europea dei diritti dell'uomo (di Francesco Trapella)


Equità processuale e contraddittorio (Corte e.d.u., 27 ottobre 2020, Ayetullah A.Y. c. Turchia) La Corte strasburghese torna sull’equità processuale quale presupposto di correttezza dei rapporti tra le parti e il giudice. Il caso è abbastanza lineare: il ricorrente era condannato alla pena più severa tra quelle previste dal­l’ordinamento turco – l’ergastolo senza possibilità di accedere alla libertà condizionale – per associazione al PKK e per un tentato attacco dinamitardo durante una pubblica parata. Egli lamentava una serie di violazioni dell’art. 6 CEDU, occorse nel volgere delle indagini e del successivo processo: inizialmente veniva prelevato dalla polizia per presenziare alla perquisizione del pro­prio domicilio ed era impossibilitato al colloquio con il difensore; poi, all’esito di attività ispettive mai convalidate dal giudice, veniva rinvenuto un telefono cellulare che, al giudizio, si rivelava prova decisiva; ancora, a seguito di una perquisizione personale in carcere – la cui videoregistrazione non era prodotta alla corte, poiché smarrita – erano recuperati appunti utili ad attribuirgli le responsabilità dei reati in imputazione; peraltro, nonostante l’istanza di un esame grafologico per accertare la paternità di quegli scritti, il tribunale negava la possibilità di una comparazione tra i materiali sequestrati ed ulteriori campioni grafici. Il numero elevato e la gravità delle infrazioni al parametro convenzionale rendevano impossibile per l’istante contestare in maniera efficace la tesi accusatoria; lo sbilanciamento in favore di quest’ultima conduceva alla condanna. La pronuncia in nota – secondo la quale i giudici turchi sarebbero venuti meno al dovere di garantire un processo giusto – si presta ad alcune preliminari riflessioni su quel concetto di equità che traluce proprio dall’art. 6, par. 1, CEDU. È noto, anzitutto, come il ruolo della Corte europea sia diverso da quello dei giudici interni: essa è controllore del caso concreto ed è chiamata ad esaminare non tanto le regole processuali dei vari Paesi o la rispondenza di un singolo atto ad esse, quanto, piuttosto, la loro tenuta in rapporto al modello convenzionale e, quindi, il modo in cui un giudizio possa dirsi, nella sua globale complessità, conforme ai referenti sovranazionali. Già in Corte e.d.u., 26 marzo 2019, Famulyak c. Ucraina (§ 52) i giudici di Strasburgo sottolineavano che l’art. 6 CEDU offre garanzie minimali, il cui scopo rimane di assicurare l’equità processuale nel suo insieme (sotto questo profilo, v. pure Corte e.d.u., 15 novembre 2001, Correia de Matos c. Portogallo, §§ 119 e 120), senza limitarsi a considerazioni isolate che attengono ad una specifica attività o ad una particolare fase [continua..]

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