Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Decisioni in contrasto (di Giada Bocellari)


Concordato in appello e prescrizione: c’è rinuncia implicita? (Cass., sez. fer., 2 settembre 2020, n. 25016) La pronuncia in commento, in linea con alcune recenti sentenze della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. V, 4 febbraio 2020, n. 4709; Cass., sez. VI, 8 ottobre 2019, n. 41254), ritiene che la mancata declaratoria di prescrizione di uno dei reati avvinti dalla continuazione da parte del giudice d’appello nella sentenza resa ex art. 599 bis c.p.p. non possa essere fatta oggetto di ricorso per cassazione, atteso che la pena applicata nonostante la presenza di un reato prescritto all’interno dell’accordo negoziale non è illegale, nemmeno nella frazione relativa a tale reato, allorché risulti rispondente alla volontà delle parti e rispettosa della legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Tale orientamento tende, invero, a valorizzare la natura deflattiva e negoziale del concordato, sicché l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile d’ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale, che sussiste, tuttavia, nel solo caso in cui essa violi le norme che disciplinano il trattamento sanzionatorio del reato (Cass., sez. VI, 1 febbraio 2019, n. 5210). Il nodo argomentativo su cui si sviluppa tale impostazione è costituito, dunque, proprio dal concetto di «pena illegale», nel quale, secondo tale orientamento, non rientra la pena finale determinata senza tener conto della maturata prescrizione di uno dei reati unificati dalla continuazione, così come non vi rientra la sanzione complessivamente legittima, ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (Cass., sez. V, 2 marzo 2016, n. 8639), dovendo ritenersi, invece, quale pena illegale la sola pena diversa per specie da quella che la legge stabilisce per un determinato reato ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai limiti edittali stabiliti (Cass., sez. VI, 21 luglio 2014, n. 32243; v. anche Cass., sez. un., 26 febbraio 2015, n. 33040). Di contrario avviso un’altra parte della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. I, 9 novembre 2018, n. 51169), che valorizza, invece, la natura della rinuncia alla prescrizione e conclude per la deducibilità, mediante ricorso per cassazione, dell’intervenuta prescrizione nel caso in cui il relativo termine sia decorso prima della pronuncia del giudice di appello e la causa estintiva non sia stata erroneamente dichiarata dal giudice medesimo, atteso che la semplice sussistenza di un accordo tra le parti giammai potrebbe intendersi quale rinuncia alla prescrizione. Viene, anzitutto, richiamata, a supporto di tale impostazione, una decisione resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (Cass., [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 6 - 2020