Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sezioni Unite (di Teresa Alesci)


La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare nelle contestazioni a catena (Cass., sez. un., 29 luglio 2020, n. 23166) Il contrasto interpretativo, sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite, concerne la modalità di calcolo dei termini di custodia cautelare allorché si renda necessario operare la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia, ai sensi dell’art. 297, comma 3, c.p.p., nell’ipotesi di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari per fatti connessi. Secondo un primo orientamento, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare deve essere eseguita frazionando la durata globale della custodia relativa alla prima misura, imputando alla seconda solo i periodi relativi a fasi omogenee (Cass., sez. fer., 21 agosto 2014, n. 47581; Cass., sez. VI, 6 febbraio 2013, n. 15736; Cass. pen., sez. VI, 12 novembre 2014, n. 50761). Secondo questa linea interpretativa, i termini di durata delle misure cautelari si articolano in base ad una ripartizione per fasi procedimentali. In caso di contestazioni a catena, la retrodatazione dei termini di custodia cautelare della seconda ordinanza andrebbe necessariamente operata sommando al periodo di custodia già subito dall’indagato solo quello sofferto in base alla prima ordinanza nella medesima fase. Tale sistema di calcolo, definito modalità “a scomputo”, comporta che, per verificare l’avvenuta scadenza del termine di fase relativo alla seconda misura, occorre in primo luogo calcolare la durata della custodia cautelare subita nella medesima fase nel corso del primo procedimento; al primo periodo andrebbe poi sommato il tempo di custodia relativo alla seconda misura cautelare. Solo in seguito, si verifica se la somma dei due periodi determina o meno il superamento del termine di fase relativo all’ultima misura. Un diverso orientamento, invece, ha affermato che in ipotesi di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari per fatti connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia, di cui all’art. 297, comma 3, c.p.p., non deve essere effettuata frazionando la globale durata della misura (Cass. pen., sez. VI, 28 dicembre 2016, n. 3058). Secondo tale indirizzo interpretativo, coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale, nelle sentenze n. 233 del 2011 e n. 293 del 2013, l’istituto della “retrodatazione” mira ad evitare che la rigorosa predeterminazione dei termini di durata massima delle misure cautelari possa essere elusa tramite la diluizione nel tempo di più provvedimenti restrittivi nei confronti della stessa persona. Ne consegue, dunque, l’impossibilità di decorrenza simultanea dei termini relativi a plurimi titoli custodiali nei confronti del medesimo soggetto. Altre pronunce hanno precisato, inoltre, che solo computando l’intera durata della custodia [continua..]

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Fascicolo 6 - 2020