Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Le Sezioni unite escludono gli effetti estensivi del diritto vivente europeo a beneficio dei “fratelli minori” di Bruno Contrada: non rimane che attendere i ricorsi autonomi degli interessati (di Francesco Tascione, Cultore di Diritto processuale penale - LUISS Guido Carli, Roma.)


Con l’arresto giurisprudenziale in commento le Sezioni unite hanno stabilito che i principi di diritto enucleati dalla Corte EDU nella sentenza Contrada contro Italia non possono ritenersi automaticamente estensibili a tutti gli altri “fratelli minori” dalla giurisdizione interna, posto che la pronuncia sovranazionale non può considerarsi sentenza pilota, né espressione di una giurisprudenza europea consolidata, poiché carente dei requisiti formali e contenutistici affinché gli si possa attribuire una portata generale; d’altro canto, sebbene il Giudice rimettente avesse ampiamente argomentato intorno all’esistenza di una situazione di incertezza in giurisprudenza circa i rimedi processuali eventualmente esperibili dai “fratelli minori” del ricorrente vittorioso a Strasburgo per avvalersi del c.d. giudicato europeo, le Sezioni unite non hanno affrontato specificamente il profilo, ritenendolo condizionato alla soluzione positiva del quesito giuridico principale. Peraltro, nel difficile dialogo tra le giurisdizioni interne e la Corte EDU, il problema del rapporto tra legalità “costituzionale” ed “europea” pare ancora irrisolto.

The joint Chambers of the Court of cassation exclude the extensive effectiveness of current European law to the benefit of Bruno Contrada’s “younger brothers”: we cannot but wait for autonomous claims brought by the interested parties

In this decision the joint Sections of the Court of cassation held that the principles of law enshrined by the ECtHR in the Contrada versus Italy judgment cannot be automatically applied to all the other “younger brothers” by the domestic courts, given that the supranational judgment cannot be deemed neither as a pilot judgment, nor as an expression of consolidated european case law for the reason that it is lacking in formal and content requirements in order to have an erga omnes effect; on the other hand, although the Referring Judge had widely argued about the existence of a situation of uncertainty in case law with regard to procedural remedies possibly available to the “younger brothers” of the winning applicant in Strasbourg to benefit from the so-called “european res judicata”, the Joint Sections have not specifically addressed the topic, as they deem it conditional upon the positive solution of the main legal issue. Moreover, in the complex dialogue between the national jurisdictions and the ECtHR, the problem of the relationship between the “constitutional” rule of law principle and the “european” rule of law principle seems to be unsolved yet.

Le sezioni Unite sui "fratelli minori" di Contrada: la pronuncia della Corte EDU Contrada contro Italia non può produrre effetti erga omnes I principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015, Contrada contro Italia, non si estendono nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione quanto alla prevedibilità della condanna per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, in quanto la pronuncia non è una sentenza pilota e non può considerarsi espressione di una giurisprudenza europea consolidata. [Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata in data 31 maggio 2018 la Corte di appello di Caltanissetta respingeva perché infondata la richiesta, proposta nell’interesse di G.S. , di revisione della sentenza emessa dalla Corte di Assise di appello di Palermo il 15 febbraio 1999, irrevocabile il 13 giugno 2000, che lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del delitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso di cui agli artt. 110 e 416-bis c.p. in riferimento all’apporto dallo stesso offerto all’organizzazione criminosa, denominata cosa nostra, ed alla condotta tenuta sino al (omissis). 1.1 A fondamento della decisione la Corte di appello rilevava che, pur essendo la richiesta ammissibile per essere la revisione c.d. Europea, proposta ai sensi dell’art. 630 c.p.p. nel testo modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011, lo strumento esperibile per denunciare la violazione dei precetti, anche di natura sostanziale, della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, verificatasi in processi già definiti con decisione irrevocabile ed incidenti sul giudizio di responsabilità penale, nel caso specifico non era ravvisabile la trasgressione dell’art. 7 della predetta Convenzione. Ad avviso della Corte di merito, sebbene la condotta concorsuale ascritta al G. si fosse consumata in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza della Suprema Corte di cassazione, Sez. U., n. 16 del 5/10/1994, D., che aveva risolto positivamente il tema della configurabilità della fattispecie del concorso esterno in associazione di stampo mafioso, per ciò solo all’epoca non poteva ravvisarsi un deficit strutturale nel sistema giuridico nazionale in dipendenza dell’assenza di una disposizione normativa dal chiaro tenore precettivo, né l’imprevedibilità dell’incriminazione dei comportamenti riconducibili a quella fattispecie criminosa. Richiamando le più recenti pronunce di legittimità, la Corte di appello escludeva potessero trovare applicazione al caso i principi affermati nella sentenza della Corte EDU n. 3 del 14/04/2015 nel caso Contrada c. Italia, che aveva condannato [continua..]

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SOMMARIO:

1 .La genesi della pronuncia: il caso “Contrada contro Italia”. - 2. Dall’istanza di revisione “europea” del caso Genco, alla rimessione alle Sezioni unite - 3. L’iter argomentativo delle Sezioni unite - 4. Criticità ed approdi condivisibili. Quali le prospettive? - NOTE


1 .La genesi della pronuncia: il caso “Contrada contro Italia”.

È stata depositata il 3 marzo 2020 la motivazione della molto attesa pronuncia delle Sezioni unite penali della Corte di cassazione [1] n. 8544 che sostanzialmente, e perlomeno fino alle prossime decisioni della Corte EDU sui c.d. “fratelli minori” [2], ha sancito che il Contrada del 2015 sia da reputarsi, allo stato, “figlio unico” [3], così tracciando uno sbarramento: i sedicenti “fratelli minori” – ossia i soggetti come lui condannati per concorso esterno in associazione mafiosa per fatti antecedenti l’intervento delle Sezioni unite “Demitry” del 1994 e che, pur non avendo mai personalmente adito la Corte europea dei diritti dell’uomo, si trovano nella medesima posizione sostanziale rispetto alla quale i giudici europei hanno riscontrato una violazione della Cedu – non possono beneficiare degli effetti giuridici della sentenza con cui la Corte di Strasburgo, il 14 aprile 2015, accertava che la condanna irrogata nei suoi confronti dallo Stato italiano violava l’art. 7 Cedu, poiché tale pronuncia non appare suscettibile di produrre effetti erga omnes, avendo rilevato – le Sezioni unite – «la esclusa possibilità di individuare i requisiti formali e contenutistici per assegnare a tale pronuncia una portata generale…» [4]. Secondo il principio di diritto stabilito dalla decisione in commento, infatti, «i principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015, Contrada contro Italia, non si estendono nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione quanto alla prevedibilità della condanna per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, in quanto la sentenza non è una sentenza pilota e non può considerarsi espressione di una giurisprudenza europea consolidata»; rimarrebbero, pertanto, fuori dall’ambito di estendibilità dei principi anzidetti coloro i quali non sono risultati personalmente vittoriosi a Strasburgo. Occorre preliminarmente orientare la disamina ripercorrendo, seppur sinteticamente, la nota vicenda di Bruno Contrada: egli, condannato in via definitiva nel 2007 per concorso esterno in associazione mafiosa, in relazione a fatti commessi tra la fine degli anni settanta e la fine degli anni ottanta, otteneva che la Corte di Strasburgo [continua ..]


2. Dall’istanza di revisione “europea” del caso Genco, alla rimessione alle Sezioni unite

Ad invocare l’intervento chiarificatore delle Sezioni unite è stata la sesta sezione penale della Cassazione, chiamata, nel caso che ci occupa, a valutare il ricorso presentato da Genco Stefano che, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa per fatti commessi fino al febbraio del 1994, aveva avanzato istanza di revisione “europea” della propria condanna ai sensi dell’art. 630 c.p.p., come integrato dall’intervento additivo operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2011, chiedendo al giudice della revisione che fosse accertata l’illegittimità della propria condanna per contrasto con l’art. 7 Cedu: il ricorrente sosteneva che l’obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, previsto dall’art. 46 Cedu, imponesse allo Stato italiano di garantire l’attuazione dei principi stabiliti nella pronuncia relativa al caso Contrada non solo nei confronti di quest’ultimo, ma anche in relazione a tutti coloro che si trovassero nella medesima situazione di sostanziale incompatibilità con la Convenzione. La Corte d’appello di Caltanissetta, però – in accordo alla giurisprudenza, anche di legittimità, che fino a quel momento aveva rigettato le richieste dei presunti “fratelli minori” di Contrada – reputava infondata l’istanza negando l’estensibilità erga omnes dei principi sanciti dalla Corte europea, sul presupposto che l’affermazione della Corte EDU circa la matrice giurisprudenziale del delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso sarebbe incompatibile con i principi di sistema dell’ordinamento interno e tale pronuncia non si configurerebbe idonea a dispiegare i suoi effetti al di fuori dello specifico caso concreto oggetto di quel giudizio. È a fronte di tale rigetto, dunque, che Genco Stefano presentava ricorso per Cassazione, stigmatizzando come fossero stati disattesi i principi del precedente convenzionale invocato, così sottolineando la necessità di una sua applicazione generalizzata: investita del ricorso, la sesta sezione [9] della Cassazione – dietro sollecitazione dello stesso ricorrente – riteneva necessario rimettere la decisione alle Sezioni unite sul presupposto che le contrastanti pronunce che negli ultimi anni avevano affrontato il problema dei [continua ..]


3. L’iter argomentativo delle Sezioni unite

Il percorso argomentativo della pronuncia delle Sezioni unite è piuttosto articolato e prende necessariamente le mosse, come ampiamente anticipato, dalla analisi della nota sentenza europea emessa nei confronti del Contrada per verificare, alla luce degli approdi della giurisprudenza costituzionale, se possa essere considerata di portata generale e, come tale, suscettibile di applicazione anche in situazioni analoghe. Le Sezioni unite, nel risolvere le questioni di diritto prospettate dalla Sezione rimettente nei termini più su enucleati, con riferimento al tema principale circa la portata generale o meno della sentenza Contrada contro Italia della Corte EDU, prendono innanzitutto atto dell’esistenza dei due principali indirizzi giurisprudenziali contrastanti già esposti [15] – i quali entrambi, per ragioni differenti, negano l’estensione della citata sentenza a casi diversi da quello del ricorrente – per concludere, all’esito dell’operazione di esegesi, di non poter condividere la tesi difensiva del ricorrente, così come recepita anche dal Giudice rimettente. In primo luogo viene specificato come il ricorrente non potesse invocare in proprio favore gli obblighi di conformazione di cui all’art. 46 della CEDU, in virtù del quale «gli Stati contraenti sono tenuti a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parte», poiché non coinvolto (quale parte) nel giudizio svoltosi a Strasburgo; si sostiene, invece, che il riferimento legislativo pertinente sia quello di cui all’art. 61 del regolamento della Corte EDU in relazione alle c.d. sentenze “pilota” [16], posto che nel sistema convenzionale l’espansione degli effetti di una pronuncia di condanna della Corte europea a casi non specificamente oggetto di giudizio è espressamente regolata da detta disposizione ed opera, altresì, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, qualora la sentenza stessa segnali l’esistenza di un problema strutturale o sistemico all’interno dello Stato. In entrambi i casi richiamati la conseguenza dell’adeguamento dell’ordinamento interno prescinde dalla situazione del singolo ricorrente, declinandosi nell’obbligo di adottare «le misure generali e/o, se del caso, individuali necessarie», in grado di ripristinare le garanzie [continua ..]


4. Criticità ed approdi condivisibili. Quali le prospettive?

La pronuncia delle Sezioni unite n. 8544/2020 rappresenta l’ultima parola dei Giudici di legittimità sui c.d. “fratelli minori” di Bruno Contrada e conferma la tendenza – già emersa nella giurisprudenza interna – di totale chiusura, rispetto all’estensione a soggetti diversi dal ricorrente, degli effetti della sentenza della Corte EDU del 2015; pertanto, quantomeno allo stato attuale, trattasi di decisone che vanifica le loro aspettative all’interno dei confini nazionali, offrendo altresì un autorevole precedente per i giudici che in futuro dovessero trovarsi a valutare simili richieste. Il massimo organo nomofilattico, invero, ha negato l’efficacia erga alios della sentenza europea esprimendo una ricostruzione tesa a prediligere il dialogo con la Corte costituzionale, piuttosto che con la Corte EDU, come traspare dalla meticolosa ricostruzione delle pertinenti coordinate rinvenibili nella giurisprudenza del Giudice delle leggi, dalla quale emerge una particolare affezione per i già richiamati criteri di giudizio introdotti dalla sentenza n. 49/2015. Sembra utile, in ultima analisi, rivolgere nuovamente l’attenzione alla sentenza Contrada contro Italia, quale presupposto del caso analizzato dalle Sezioni unite, per effettuare un primo rilievo di merito attinente la pronuncia in esame: occorre considerare come l’oggetto della valutazione della Corte di Strasburgo sia stato «…di stabilire se, all’epoca dei fatti ascritti al ricorrente, la legge applicabile definisse chiaramente il reato di concorso esterno in associazione mafiosa», si poneva dunque la necessità di «…esaminare se, a partire dal testo delle disposizioni pertinenti e con l’aiuto dell’interpretazione della legge fornita dai tribunali interni, il ricorrente potesse conoscere le conseguenze dei suoi atti sul piano penale» [35]; la Corte europea, invero, non pareva interessata a scandagliare l’eventuale rilevanza penale dei fatti ascrivibili al ricorrente ad altro titolo, ma solo la possibilità di prevederne la punizione in virtù del combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis c.p. Individuato il perimetro entro il quale la Corte EDU ha effettuato il vaglio di legalità con riferimento al caso concreto di Contrada, sembra che – nonostante l’autorevole [continua ..]


NOTE
Fascicolo 5 - 2020