Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Decisioni in contrasto (di Giada Bocellari)


Alcoltest e rifiuto del conducente: il diritto all’assistenza difensiva sorge con la richiesta di sottoporsi al test e prescinde dal consenso o dal rifiuto dell’interessato (Cass., sez. IV, 30 aprile 2020, n. 13493) Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte torna sulla necessità dell’avvertimento di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. nel caso di rifiuto dell’imputato di sottoporsi all’alcoltest. La questione affrontata, che attiene sostanzialmente all’identificazione del momento in cui deve ritenersi sorgere il diritto alle garanzie difensive, è sensibilmente controversa nella giurisprudenza di legittimità. Secondo l’orientamento cui aderisce la Corte nella sentenza in esame (Cass., sez. IV, 21 febbraio 2018, n. 14651, non massimata; Cass., sez. IV, 24 gennaio 2018, n. 6526; Cass., sez. IV, 6 giugno 2017, n. 34383; Cass., sez. IV, 2016, n. 9236, non massimata), i dati normativi di riferimento – artt. 354, 356 c.p.p., 114 disp. att. c.p.p., 186, co. 3, 4, 5 e 7 C.d.S., nonché 379, co. 3 reg. esec. att. C.d.s. - depongono nel senso dell’applicazione al conducente delle garanzie difensive della procedura accertativa sin dal suo avvio, indipendentemente dalla scelta (successiva) dell’interessato di sottoporsi all’alcoltest ovvero di opporre un rifiuto. Si evidenzia, a supporto di tale conclusione, come l’obbligo per la polizia giudiziaria di avvertire la persona sottoposta alle indagini che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, sorga, a norma dell’art. 114 disp. att. c.p.p., “nel procedere al compimento” dell’accertamento e, dunque, prima di procedervi. Ne consegue che l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale con la richiesta di sottoporsi al test. Ed è chiaro – evidenzia la Corte – che, in tale momento, la polizia giudiziaria non può ancora sapere se l’interessato si sottoporrà all’alcoltest o si rifiuterà di farlo. Tale linea interpretativa – ritenuta valida anche per le analisi cliniche – sarebbe, poi, avallata (secondo Cass., sez. IV, 24 gennaio 2018, n. 6526) da quanto affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite, ove, dopo aver rilevato che gli avvisi in questione non devono essere dati al conducente all’atto del compimento di accertamenti preliminari e meramente esplorativi, viene però chiarito che, “prima” di procedere all’accertamento mediante etilometro, al conducente deve essere dato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (Cass., sez. un., 29 gennaio 2015, n. 5396). Non può, dunque, essere precluso all’indagato, avvertito della facoltà de qua, di mettersi in [continua..]

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Fascicolo 5 - 2020