Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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De jure condendo (di Danila Certosino)


Ingiusta detenzione e responsabilità disciplinare dei magistrati Il 14 luglio 2020 la Commissione Giustizia della Camera in sede referente ha iniziato l’esame della p.d.l. C. 2514, recante “Modifica all’articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione del provvedimento che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati”, presentata il 26 maggio 2020 su iniziativa dell’on. Costa. L’istituto della riparazione per ingiusta detenzione trova il suo fondamento costituzionale nei princìpi di inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.) e di non colpevolezza fino alla condanna definitiva (art. 27 Cost.), oltre che nella previsione dell’art. 24, comma 4, Cost., che attribuisce al legislatore il compito di determinare «le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari». Inoltre, l’art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali afferma che ogni persona vittima di un arresto o di una detenzione eseguiti in violazione della stessa Convenzione ha diritto a un indennizzo. In armonia con questi princìpi, il codice di procedura penale, nel disciplinare le misure cautelari, agli artt. 314 e 315 c.p.p. prevede uno specifico procedimento per «compensare», in chiave solidaristica (art. 2 Cost.), gli effetti pregiudizievoli che la vittima dell’indebita restrizione della libertà personale patisce, ovvero la riparazione per l’ingiusta detenzione subìta a titolo di custodia cautelare. L’art. 1 della p.d.l. in commento propone di modificare l’art. 315 c.p.p., prevedendo che la sentenza di accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione sia trasmessa agli organi titolari dell’azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza. Accade spesso, infatti, che le ragioni che hanno determinato errori, anche gravi, non siano rilevate sul piano disciplinare, senza alcuna conseguenza in sede di decisione sugli avanzamenti di carriera. La novella, per ovviare a questa mancanza, introduce l’obbligo dell’immediata trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione, cosicché gli organi titolari dell’azione disciplinare non possano sottrarsi all’accer­ta­mento e alla valutazione della vicenda che ha condotto all’indennizzo per ingiusta detenzione. Tale modifica normativa – che, in passato, è stata già respinta dall’Assemblea (v. p.d.l. C. 1206, presentata il 27 settembre 2018 dallo stesso firmatario della presente proposta di legge) – va salutata con favore, dovendosi affrontare con la massima cautela un tema piuttosto sottovalutato, favorendo un controllo più diretto sull’operato del magistrato, che in [continua..]

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Fascicolo 5 - 2020