Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità legislative interne (di Lorenzo Belvini)


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19 (L. 17 luglio 2020, n. 77) La l. 17 luglio 2020, n. 77 (G.U., Sr. gen., 18 luglio 2020, n. 180, suppl. ord. n. 25) converte in legge con modificazioni il c.d. decreto “rilancio” (d.l. 19 maggio 2020, n. 34, in G.U., Sr. gen. 19 maggio 2020, n. 128, suppl. ord. n. 21). Tra i contenuti eterogenei del corposo testo normativo, che racchiude una serie di misure (in materia di salute, lavoro, economia e di politiche sociali) introdotte per fronteggiare le criticità derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, vi sono anche disposizioni in materia di giustizia, penale e civile, finalizzate a limitare gli effetti dell’epidemia sul sistema giudiziario. Viene confermata la previsione, già inserita dal d.l. n. 34 del 2020, che estende la sospensione dei termini processuali per il «periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020» anche a quello stabilito per proporre la querela, superando così le perplessità circa l’inserimento del termine previsto dall’art. 124 c.p. tra quelli già sospesi dall’art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, in l. 24 aprile 2020, n. 27). La norma se da un lato, nel chiaro intento di tutelare la persona offesa, agevola la possibilità di presentare la querela in tempi più ampi rispetto a quelli ordinari, dall’altro, avendo portata retroattiva, produce senza dubbi effetti sfavorevoli per l’accusato. Sotto questo profilo, la disposizione, se applicata quando il termine previsto dall’art. 124 c.p. è già interamente decorso prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 34 del 2020, sembrerebbe porre problemi di compatibilità con il principio di irretroattività della legge penale (art. 25, comma 2, Cost.): permettendo di rimuovere in modo postumo l’ostacolo alla procedibilità, si consentirebbe di perseguire fatti non più punibili a causa dell’irrimediabile decorso del termine per proporre la querela. Su un piano diverso, rispetto all’originario impianto del d.l. n. 34 del 2020, nel corso dell’iter di conversione, sono state inserite una serie di disposizioni la cui portata applicativa è però limitata fino al 31 ottobre 2020. In realtà, gran parte di esse riproducono, seppur con taluni aspetti innovativi, alcune previsioni già contenute nell’art. 83 d.l. n. 18 del 2020 tese a fronteggiare l’amministrazione della giustizia penale e civile derivante dall’epidemia da Covid-19. A tal riguardo, poiché l’efficacia delle misure straordinarie previste [continua..]

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Fascicolo 5 - 2020