Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sezioni unite (di Teresa Alesci)


Sul diritto dell’imputato detenuto a comparire personalmente all’udienza di riesame (Cass., sez. un., 9 aprile 2020, n. 11803) Il contrasto interpretativo, sottoposto all’attenzione delle Sezioni unite, concerne l’interpretazione dell’art. 309, nella parte in cui, al comma 8 bis, riconosce al soggetto sottoposto alla misura cautelare custodiale il diritto di comparire personalmente all’udienza di riesame. Come è noto, la l. 16 aprile 2015, n. 47, nel riformare l’intero sistema delle misure cautelari, ha introdotto diverse modifiche alla disciplina del riesame, volte a rafforzare la tutela dei tempi prescritti dal codice per la definizione del procedimento, e consentire, contestualmente, all’imputato di fruire di un maggior periodo di tempo per preparare la propria difesa. In tale prospettiva, ai già previsti due termini, dalla cui inosservanza deriva l’inefficacia della misura cautelare applicata (quello della trasmissione degli atti entro cinque giorni dalla richiesta e quello della decisione entro dieci giorni dalla ricezione), la novella ha aggiunto l’ulteriore termine di trenta giorni per il deposito dell’ordinanza, prorogabile a quarantacinque, per la cui inosservanza è comminata la perdita di efficacia della misura. Inoltre, è stata introdotta la possibilità, ex art. 309, comma 9 bis, per l’imputato, entro due giorni dalla notificazione dell’avviso, di chiedere personalmente, al Tribunale, il differimento della data di udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni, al ricorrere di giustificati motivi. Infine, è stata inserita la facoltà per l’imputato di chiedere di comparire personalmente all’udienza di riesame (art. 309, commi, 6 e 8 bis). Sull’individuazione del confine applicativo di tale diritto, si è registrato un contrasto giurisprudenziale. L’orientamento maggioritario riconosce il diritto di partecipare personalmente all’udienza solo nel caso in cui la relativa istanza sia stata formulata, anche a mezzo del difensore, nella richiesta di riesame (Cass., sez. II, 11 marzo 2016, n. 13707; Cass., sez. V, 26 giugno 2019, n. 34181). Secondo tale interpretazione, la novella legislativa realizza, così, ex lege “un equilibrato bilanciamento tra la tutela del diritto alla partecipazione e quello alla celerità del procedimento incidentale di revisione dell’ordinanza cautelare”, che non necessita di interpretazioni estensive (Cass., sez. II, 15 gennaio 2018, n. 12854; Cass., sez. V, 20 dicembre 2017, n. 9976). Se la volontà dell’imputato detenuto di comparire personalmente non fos­se sottoposta a decadenze e, dunque, potesse essere manifestata anche oltre il termine indicato dal­l’art. 309, comma 6, c.p.p., l’“effettiva tutela di un diritto fondamentale, come la partecipazione [continua..]

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