Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte europea dei diritti dell´uomo (di Giorgio Crepaldi)


Il diritto ad un «giusto processo» ed il principio di irretroattività della legge penale: tra aspetti formali e sostanziali (Corte e.d.u., 6 febbraio 2020, Felloni c. Italia) La decisione in commento dirime una duplice questione giuridica prendendo posizione sull’obbligo di motivazione imposto al giudicante e sul principio di irretroattività della legge più sfavorevole. La Corte dimostra una celata insofferenza ad affrontare questioni incidenti su aspetti sostanziali del diritto interno preferendo, invece, soffermarsi su concetti maggiormente formali e generali. Il ricorrente, in data 29 settembre 2007, veniva sottoposto ad accertamento etilometrico mentre si trovava alla guida. A seguito del superamento della soglia consentita dall’art. 186 c.d.s., veniva incardinato un procedi­mento penale presso il tribunale di Ferrara per “Guida sotto l’influenza dell’alcool”. Da subito, l’imputato sosteneva che il risultato dell’etilometro fosse dovuto all’assunzione di un farmaco per l’asma e non al consumo di bevande alcoliche. Ciononostante, con sentenza del 14 novembre 2011, il Tribunale di prime cure riconosceva l’imputato colpevole e lo condannava alla pena di mesi uno di reclusione ed euro 900 di multa concedendo, comunque, il beneficio della sospensione condizionale. Il ricorrente impugnava la sentenza innanzi la corte d’appello di Bologna, sostenendo la non sussistenza del fatto e, in subordine, chiedendo di riformarsi la decisione in punto di pena per mancata concessione delle attenuanti generiche. L’applicazione dell’art. 62-bis c.p. si giustificava con l’assenza di precedenti condanne, come evincibile dal casellario giudiziale. Il giudice di secondo grado respingeva l’appello proposto in quanto l’assenza di condanne pregresse, unico motivo addotto, non era da solo sufficiente alla diminuzione della pena. La corte d’appello giustificava il rigetto della richiesta sia per il comportamento processuale dell’im­putato, che non dimostrava alcun ravvedimento, sia per la condotta successiva alla condanna. Il ricorrente, difatti, veniva successivamente imputato per il medesimo reato, dando adito, così, ad una valuta­zione della pericolosità del soggetto che rendeva impossibile concedere la diminuente di pena. Proposto ricorso alla Corte di Cassazione, in punto di diritto, il ricorrente sosteneva l’illegittimità della condanna per applicazione retroattiva della legge n. 125 del 2008, entrata in vigore il 24 luglio 2008, cioè dopo il fatto commesso, che modificava l’art. 62 bis c.p. introducendo, nel terzo comma, la disposizione per cui «in ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo [continua..]

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