Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La tutela delle detenute prima e dopo l'ultima riforma penitenziaria (di Marilena Colamussi)


Lo studio esplora i bisogni e i diritti riconosciuti alle donne detenute nella legislazione precedente e successiva alla recente riforma penitenziaria (d.lgs. n. 123 del 2018).

L’attenzione, ancora una volta, sembra concentrata sul ruolo della detenuta madre, più che sulla donna in quanto tale, ignorando l’ampia sfera di interessi e bisogni specifici che caratterizzano l’universo femminile anche nel microcosmo carcerario. A dispetto delle indicazioni provenienti dai trattati internazionali e dagli Stati generali sull’e­se­cuzione penale, il legislatore ha poco più che ritoccato il settore femminile, perdendo l’opportunità di rimediare agli errori del passato (ridimensionati solo dai continui interventi della Corte Costituzionale). Tra le principali carenze, non risulta, neppure, vivificato l’apparato di garanzie teso ad eliminare il fenomeno aberrante dei bambini in carcere mediante un più ampio ricorso alle misure alternative alla detenzione.

The protection of female prisoners before and after the last penitentiary reform

The present study explores the needs and rights granted to women held in the previous and subsequent legislation after the recent penitentiary reform (d.lgs. n. 123 of 2018).

The attention, once again, seems to be focused on the role of the mother prisoner, rather than on the woman as such, ignoring the wide sphere of interests and specific needs that characterize the female universe even in the prison microcosm. In spite of the indications coming from international treaties and from the States General on the penal execution, the legislator just retouched the female sector, losing the opportunity to remedy the mistakes of the past legislation (reduced only by the continuous interventions of the Constitutional Court). Among the main shortcomings, the apparatus of guarantees aimed at eliminating the aberrant phenomenon of children in prison is not even revived through a wider recourse to alternative measures to detention.

L’universo femminile e il microcosmo carcerario Complessità e particolarità (della sfera di interessi, ruoli e bisogni) delle donne dicono di un universo femminile, forte nella sua identità, caratterizzato da profili di specialità tali da sollecitare il legislatore a risposte calibrate sulle connotazioni quali-quantitative dei temi da disciplinare. La realtà, tuttavia, dice di una regolamentazione nient’affatto ampia, bensì dedicata per lo più alle detenute madri, come se la maternità fosse l’unica dimensione femminile; non solo: anche in tali circostanze, il legislatore ha prestato attenzione al bambino, figlio di madre detenuta, più che alla donna. Eppure – non v’è dubbio – il ruolo di procreatrice non compendia tutti i bisogni (e pertanto non basta a definire tutti i diritti) delle donne che hanno accesso, sia pure temporaneamente, al microcosmo della realtà carceraria [1]. Le consequenziali esigenze di sviluppo della materia e di affermazione (e/o recupero) di coerenza assiologica sono state recepite dal legislatore, che nel 2017 ne ha fatto le direttrici della delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario. È cifra essenziale delle novità il principio di uguaglianza sostanziale, cardine (anche) del trattamento rieducativo della popolazione carceraria (da tradursi in ragionevolezza), non disgiunto dal valore fondamentale dell’individualizzazione dell’intervento, baluardo dichiarato della riforma. In concreto, l’art. 1, comma 85, lett. t), l. delega n. 103, del 23 giugno 2017, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”, fa della «previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute» il principio guida della riforma. È chiaro, dunque, il riferimento ad una pluralità di “specifici” – e non generici – bisogni riconducibili alla sfera femminile, che meritano di essere individuati con attenzione, riconosciuti in quanto tali e tradotti in termini normativi, per essere salvaguardati. Quanto alle coordinate spazio-temporali della vita inframuraria, la detenuta, nella sua dimensione individuale e relazionale, non va decontestualizzata dal gruppo/famiglia di appartenenza e non va trascurata nel suo vissuto, con lo sguardo alle prospettive di fuoriuscita dal circuito penale. La sincronia tra i diversi aspetti era obiettivo immediato della riforma; sul punto, deve dirsi che le correzioni apportate all’ordinamento penitenziario (ex d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123) non hanno approntato un sistema di garanzie a tutela delle donne, che fosse funzionale a valorizzarne ruoli e bisogni peculiari. Le misure alternative alla detenzione, ad esempio, sono una materia (purtroppo non l’unica) in cui il legislatore [continua..]

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Fascicolo 2 - 2020