Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Potenzialità del pubblico ministero e 'finestre' giurisdizionali (di Vania Maffeo)


Il disegno originario del codice di rito, ancor prima che da interventi di modifica delle norme, è stato superato dalla prassi giudiziaria, dal modo con cui il processo si è concretamente atteggiato. L’indagine preliminare avrebbe dovuto essere un momento ben definito sia nei tempi che nei contenuti, per dare spazio e centralità alla fase processuale, invertendo il rapporto che nel sistema previgente aveva legato l’istruzione formale e il dibattimento.

Così non è stato: si assiste da tempo a una forte espansione dei poteri del pubblico ministero, senza che il giudice possa esercitare un compiuto e soddisfacente controllo sul loro esercizio. Occorre allora mettere a punto meccanismi di sindacato giudiziale di maggiore efficacia, specie in tema di costruzione degli addebiti sommari che consentono l’accesso a strumenti investigativi di maggiore invasività e di durata delle indagini.

The Public Prosecutor's Office potentials and the jurisdictional control

The criminal procedure code’s original framework has been modified by jurisprudence even before the regulatory interventions had been implemented. The pre-trials phase should have been a well-detailed phase in terms of time and specific contents, in order to give a central focus to the procedural phase. The current situation is different. It is possible to notice a development of the prosecutor’s powers: it seems that the judge can not practice a complete control over their actions. It is therefore necessary to develop a strong and effective control system, especially on the decision of the crime suspected to have been committed which allows the implementation of stronger invasiveness actions and a longer duration of the investigations phases.

Premessa Un perno del sistema codicistico del 1988, ossia l’assegnazione alle indagini preliminari di un ruolo, specie probatorio, del tutto marginale, come proiezione della centralità della fase processuale, merita di essere riconsiderato alla luce dell’evoluzione della prassi, che ha portato la fase delle indagini preliminari ad un livello di rilevante importanza, nell’economia complessiva dell’accertamento, prima non immaginabile. Nel disegno originario del codice il passaggio al nuovo sistema era per la gran parte affidato al ridimensionamento del ruolo del giudice delle indagini preliminari conseguente all’abolizione della figura del giudice istruttore. Al giudice per le indagini spettavano soltanto funzioni di controllo ed interventi episodici e frammentari. Indagini temporalmente contenute ed ispirate al principio di necessità (e non già di utilità) investigativa funzionali all’esercizio dell’azione penale, per dare ampio respiro alla fase dibattimentale, prendevano il posto della istruzione formale. Da qui la necessità di individuare soluzione per interventi giurisdizionali nella fase delle indagini limitati nel loro ambito cognitivo dal meccanismo della richiesta puntuale di autorizzazioni e del compimento di singoli atti. Progressivamente il quadro è cambiato, e quel che viene fatto nelle indagini riesce ad incidere, con efficacia non prevedibile al tempo dell’originario disegno codicistico, sul processo e sull’accertamento.   Qualificazioni sommarie Lungo la fase delle indagini le attività del pubblico ministero, che non ha ancora formulato l’imputa­zione, in cui si sostanzia l’esercizio dell’azione penale e quindi l’ingresso nella fase processuale, sono guidate da addebiti sommari, c.d. imputazioni preliminari, che svolgono una essenziale funzione orientativa sin dall’emersione della notizia di reato. Sia la notizia di reato che, via via, gli addebiti sommari progressivamente più definiti sono nel dominio del pubblico ministero. Dalle scelte di qualificazione sottese alla costruzione in fatto degli addebiti dipendono maggiori o minori possibilità investigative: dall’aumento dei tempi delle indagini, proprio in forza della fattispecie di riferimento contenuta nella notizia di reato, al ricorso a strumenti investigativi di particolare efficacia, quali, ad esempio, le intercettazioni. In verità, per tale ultima ipotesi il controllo del giudice è previsto, ma si struttura sempre come controllo ad acta e non come il risultato di una conoscenza ampia e diffusa dell’intero materiale informativo. Non può allora negarsi che, almeno in alcuni e non infrequenti casi, possa rivelarsi insoddisfacente sul piano delle garanzie processuali, con particolare riferimento all’esercizio del diritto di difesa.   (Segue): gli addebiti [continua..]

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Fascicolo 2 - 2020