Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte costituzionale (di Giorgia Padua)


Reati ostativi e permessi premio: è costituzionalmente illegittima la preclusione assoluta di accesso al beneficio (C. cost., sent. 4 dicembre 2019, n. 253) La Consulta è stata chiamata a pronunciarsi sulle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell’art. 4-bis ord. pen., nella parte in cui esclude che il condannato per i delitti di cui all’art. 416-bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo, ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio. Con due distinte ordinanze, la Corte di cassazione e il Tribunale di sorveglianza di Perugia, in qualità di giudici rimettenti, hanno ritenuto, in primo luogo, violato l’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza. Ciò in quanto l’art. 4-bis ord. pen., escludendo tout court l’accesso al permesso premio per il condannato per i reati c.d. di “contesto mafioso” che abbia deciso di non collaborare con la giustizia, non consente al Magistrato di sorveglianza di operare alcuna valutazione in concreto sulla pericolosità sociale dello stesso. Quanto al secondo parametro evocato, la disciplina contenuta nella norma summenzionata sarebbe in contrasto con l’art. 27, comma 3, Cost., nella misura in cui impedisce il perseguimento degli obiettivi di risocializzazione del reo, alla luce dei principi di progressività trattamentale e di flessibilità della pena, risolvendosi in un disincentivo alla stessa partecipazione del condannato al percorso rieducativo. Il thema decidendum posto dalle ordinanze di rimessione illustrate ha, dunque, ad oggetto la valutazione circa la tenuta costituzionale della presunzione assoluta, contenuta nell’art. 4-bis ord. pen., di mancata cessazione dei rapporti con l’associazione criminale a carico del detenuto che non collabori con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter del medesimo ord. pen. La disposizione censurata, infatti, impone al Magistrato di sorveglianza di dichiarare inammissibile la richiesta del condannato non collaborante di ottenere i benefici previsti dall’ordinamento penitenziario, presumendo che la mancata collaborazione con la giustizia sottenda indubitabilmente un perdurante collegamento con la criminalità organizzata. Investita della questione, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 4-bis, comma 1, ord. pen. nella parte in cui non contempla la possibilità per il giudice competente di concedere il permesso premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di rapporti con la [continua..]

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Fascicolo 2 - 2020