Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La via italiana alla procura europea nella delega per l'implementazione del Regolamento (UE) 2017/1939 (di Elena Zanetti)


Si avvicina la data (21 novembre 2020) a partire dalla quale diventerà operativa la Procura europea (EPPO), istituita con il Regolamento (UE) 2017/1939. L’Ufficio di Procura, organo indipendente dell’Unione a formazione progressiva, è competente ad investigare e a perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione previsti dalla Direttiva (UE) 2017/1373 (c.d. Direttiva “PIF”). A tal fine EPPO svolge indagini, esercita l’azione penale ed esplica le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri per il tramite dei Procuratori europei delegati.

In vista dell’attivazione della Procura, gli Stati membri aderenti (attualmente ventidue, tra cui l’Italia) sono chiamati ad adeguare i rispettivi ordinamenti interni al Regolamento istitutivo. Grazie alla legge di delegazione europea 2018, il nostro Parlamento ha messo a punto i criteri direttivi per operare il necessario raccordo.

Il presente lavoro, dopo aver richiamato i tratti salienti della complessa struttura e dell’azione di EPPO, illustra i criteri di delega contenuti nell’art. 4 l. n. 117/2019 e le loro possibili ricadute sulla normativa vigente.

The Italian way to the European Public Prosecutor's Office in the delegation law implementing Regulation (EU) 2017/1939

It is approaching the date (21 November 2020) from which the European Public Prosecutor’s Office (EPPO), adopted by Council Regulation (EU) 2017/1939, will start working. The Prosecutor’s Office, an independent body of the Union of progressive composition, shall be responsible for investigating and prosecuting criminal offences affecting the financial interests of the Union which are provided for in Directive (EU) 2017/1373 (so-called “PIF” Directive). In this respect the EPPO shall carry out investigations, promote criminal proceedings and exercise the functions of prosecutor in the competent courts of the Member States by means of the European Delegated Prosecutors.

Because of the activation of the Prosecutor’s Office, the participating Member States (which are currently twenty-two, including Italy) will have to implement in their national legal systems the provisions of the founding Regulation. Thanks to the European Delegation Law 2018, the Italian Parliament has establishedthe necessaryguiding criteria to implement the Regulation.

This paper, after recalling the main features of the EPPO’s complex structure and action, deals with  the guidingcriteria set out in the article 4 of Law n. 117/2019 and their effects on current national law.

Al via l’adeguamento interno ad EPPO Tra le deleghe per l’adeguamento della normativa interna alle disposizioni di regolamenti europei contenute nella legge di delegazione europea 2018 – l. 4 ottobre 2019, n. 117 [1] – un ruolo preminente per i futuri assetti della cooperazione giudiziaria all’interno dell’Unione spetta a quella relativa al Regolamento (UE) 2017/1939 istitutivo della Procura europea (European Public Prosecutor’s Office, EPPO) [2]. In tal senso, l’art. 4 della legge conferisce al Governo espressa delega ad emanare uno o più decreti legislativi volti ad armonizzare il diritto interno al nuovo Ufficio inquirente europeo, che entrerà in funzione non prima che siano decorsi tre anni dall’entrata in vigore del Regolamento (ovvero dal 21 novembre 2020), a seguito di apposita decisione della Commissione [3]. Con l’emanazione – il 12 ottobre 2017 – del Regolamento 2017/1939 si è concluso il pluriennale iter avviato nel 2001 a livello dell’Unione con la presentazione del Libro Verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una Procura europea [4], e l’iniziativa è passata per i necessari ulteriori adempimenti a quello degli Stati membri interessati. Anche l’Italia è tra questi ultimi, avendo aderito alla procedura di cooperazione rafforzata decisa dal Consiglio europeo del 9-10 marzo 2017 [5], che ha condotto all’adozione del Regolamento, in ossequio a quanto previsto dall’art. 86, § 1 TFUE, che ne costituisce la base giuridica [6]. Per vero, lo stesso art. 86, § 1 consentiva, in via principale, al Consiglio di istituire «una Procura europea a partire da Eurojust» al fine di «combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione» deliberando «mediante regolamenti, secondo una procedura legislativa speciale» [7], ma le difficoltà, le resistenze e le aperte ostilità emerse nel corso dei negoziati non hanno consentito di raggiungere la prescritta unanimità della deliberazione richiesta al Consiglio, rendendo di fatto impraticabile tale opzione. La lunghissima gestazione ed i reiterati aggiustamenti resisi necessari per dar vita ad EPPO hanno inciso assai profondamente sull’idea originaria, modificandone più di un connotato. Il Regolamento istitutivo si compone di 120 articoli, che definiscono lo status del nuovo organo, delineandone la struttura, i profili funzionali e operativi, nonché i rapporti con le autorità nazionali e con gli altri organismi europei quali Eurojust ed Olaf [8]. La Procura centralizzata e “pesante” che emerge dal Regolamento 2017/1939 ha, infatti, poco in comune, sia sul piano strutturale, che su quello funzionale con il modello originario [continua..]

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Fascicolo 1 - 2020