Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte di Giustizia UE (di Francesca Dri e Elisa Grisonich)


La Corte di Giustizia chiarisce le modalità di predisposizione dell’OEI (Corte di Giustizia UE, sez. I, 24 ottobre 2019, causa C-324/17) di Francesca Dri La questione pregiudiziale in oggetto concerne l’interpretazione dell’art. 1, § 4, dell’art. 6, § 1, lett. a), e dell’art. 14 della Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 (G.U.U.E. 2014, L 130, p. 1), relativa all’ordine europeo di indagine penale (nel prosieguo, “OEI”). Nello specifico, il quesito prospettato alla Corte attiene alle modalità di compilazione del modulo contenuto nell’allegato A della direttiva in parola e, segnatamente, della sezione J del predetto, la quale richiede all’autorità giudiziaria emittente di indicare se, nello Stato membro di emissione, è già stato fatto ricorso ad un mezzo di impugnazione avverso un OEI e, in caso affermativo, di fornire dettagli sul punto. L’istanza era stata presentata dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria) in relazione ad un procedimento pendente in Bulgaria nei confronti del sig. G., sospettato di aver preso parte ad un’organizzazione criminale, costituita al fine di commettere reati fiscali, e di essersi a tale scopo avvalso di una società interposta, stabilita in Repubblica ceca e rappresentata dal sig. Y. Nelle more del procedimento, il Tribunale aveva deciso di emettere un OEI affinché le autorità ceche effettuassero perquisizioni e sequestri nei locali della società interposta e presso l’abitazione del sig. Y e procedessero, altresì, all’audizione in videoconferenza di quest’ultimo, in qualità di testimone. Il Tribunale, tuttavia, riscontrava delle difficoltà all’atto di compilare la sezione J del modulo in questione, atteso che il diritto interno bulgaro non prevede alcun mezzo di impugnazione avverso le decisioni che dispongono perquisizioni, sequestri o audizioni di testimoni, né forme di tutela indiretta, mediante separata azione risarcitoria, in favore di soggetti diversi dall’indagato. Tanto premesso, stante la materiale impossibilità di completare il modulo dell’OEI, il giudice del rinvio ha adito la Corte, al fine di chiarire se la normativa nazionale sia o meno compatibile con il disposto dell’art. 14 della Direttiva 2014/41/UE, che impone agli Stati membri l’obbligo di prevedere suddetti rimedi impugnatori. Sul punto, la Corte ha osservato che, stando alla formulazione letterale del punto 1 della sezione J, la descrizione di eventuali mezzi di impugnazione proposti contro l’emissione di un OEI deve ivi figurare solo qualora si sia già fatto ricorso in concreto ai predetti, e che soltanto in tali casi sorge a carico del­l’autorità [continua..]

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SOMMARIO:

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Fascicolo 1 - 2020