Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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De jure condendo (di Orietta Bruno)


Comunicazioni al difensore di atti presentati dall’imputato detenuto o internato La legislazione d’emergenza, di stampo populista, tipica degli ultimi Governi, complici fenomeni, su scala mondiale, come il terrorismo e l’immigrazione, rallenta anche l’attività del Parlamento: si può azzardare nel dire che, da tempo, è bloccato nel lavoro di confezionamento di norme su altri fronti. Molti sono i disegni di legge allestiti, ma restano per mesi in attesa di essere trasmessi alle Commissioni di spettanza e, per altri ancora, fermi prima che ne inizi la discussione. Invece, meriterebbe attenzione, ad esempio, la proposta C. 2034, d’iniziativa dell’on. Vitiello e altri, recante: «Modifica all’articolo 123 del codice di procedura penale, in materia di comunicazione al difensore delle impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dall’imputato detenuto o internato». È stato presentato il 29 luglio 2019 e assegnato alla Commissione Giustizia il 16 ottobre u.s. Dopo la (parvenza di) riforma penitenziaria del 2018, si pensa, dunque, di aggiungere un ulteriore tassello alla novella in materia. In particolare, si vorrebbe apportare un cambiamento all’art. 123 c.p.p. onde permettere ai soggetti reclusi di beneficiare, in via immediata, della difesa tecnica. Sollecitazioni alla innovazione provengono anche dagli organi di categoria, la Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane e l’Osservatorio del carcere della medesima. Ad oggi, la previsione stabilisce, dopo il titolo «Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate», al comma 1, che «L’imputato detenuto o internato in un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all’autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria». Mentre, al comma 2, chiarisce «Quando l’imputato è in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in luogo di cura, ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l’immediata trasmissione all’autorità competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria». Con un’ultima precisazione, al comma 3, per cui «Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa». La Relazione d’accompagnamento al progetto sottolinea che l’art. 123 c.p.p., laddove disciplina impugnazioni, [continua..]

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Fascicolo 1 - 2020