Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Giudizio di rinvio e rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (di Filippo Giunchedi)


Il saggio tratta della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di rinvio che presenta aspetti peculiari rispetto alla disciplina prevista dall’art. 603 c.p.p.

The referall process and the renewal of the trial inquiry

The essay deals with the renewal of the trial inquiry in the referall process that presents distinctive features peculiar aspects with regard to the discipline foreseen by the art. 603 c.p.p.

 
PREMESSA SISTEMATICA La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di rinvio [1] costituisce un segmento eventuale di un istituto dotato di disciplina autonoma [2], costituito dalla sommatoria e sovrapposizione delle regole tipiche della fase e del grado in cui si svolge, del dictum stabilito nella declaratoria di annullamento della Cassazione e dei principi specificamente scanditi per il giudizio di rinvio [3]. Si tratta di una necessaria integrazione del giudizio di cassazione [4] qualora l’annullamento imponga la prosecuzione del giudizio [5] e che, il più delle volte, costituisce il profilo operativo di quell’inscindibilità tra fatto e diritto che caratterizza il giudizio di legittimità [6] con i ben noti limiti legati alla preclusione per la Corte di cassazione verso la ricostruzione dinamica del fatto alla quale assolve proprio il giudizio di rinvio. Istituto quest’ultimo che prevede un’ipotesi speciale di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale [7] secondo le cadenze dettate dall’art. 627, comma 2, seconda parte, c.p.p.: «se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’assunzione delle prove rilevanti per la decisione». La constatazione che ictu oculi emerge è l’automaticità con cui, nell’ottica del legislatore, deve operare l’istituto poiché in presenza dell’istanza delle parti e la rilevanza dei mezzi di prova il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. Sembrerebbe, quindi, che non rilevi la tipologia del vizio della decisione annullata e che il giudice del rinvio risulti “svincolato” dagli snodi motivazionali della decisione della Suprema Corte. Vedremo successivamente che questa “libertà” (normativamente consentita dall’espressione «stessi poteri» di cui al primo periodo dell’art. 627, comma 2, c.p.p.) ha paratie “elastiche” che, diversamente da quanto appare dalla lettura del testo normativo, si ampliano o restringono in funzione del vizio per il quale è stata cassata la decisione [8]. Maggiori aspetti problematici si avvertono in ipotesi di annullamento parziale in quanto la cognizione del giudice del rinvio risulta circoscritta alle sole parti del provvedimento oggetto di annullamento e a quelle che si trovano in connessione essenziale con la parte cassata in ottemperanza ai principi preclusivi del c.d. giudicato progressivo [9]. Ma lungi dall’indugiare su questioni sulle quali torneremo più diffusamente in seguito, l’aspetto che è opportuno segnalare fin d’ora è legato alla specialità che connota la rinnovazione [continua..]

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Fascicolo 4 - 2018