Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sezioni Unite (di Paola Garofalo)


È abnorme e ricorribile per cassazione il provvedimento del g.i.p. che ordina l’imputazione coatta per un reato diverso da quello oggetto della richiesta di archiviazione (Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 40984) Con ordinanza del 27 dicembre 2017, la sesta sezione penale della Suprema corte rimetteva alle Sezioni unite la risoluzione della seguente questione di diritto: «Se sia ricorribile per cassazione, dalla persona sottoposta ad indagine, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell’art. 409, comma 5, c.p.p., al pubblico ministero di formulare l’imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta stessa». Preliminarmente, la Suprema corte ripercorre gli approdi giurisprudenziali in tema di abnormità dell’atto, ponendo particolare attenzione agli atti resi dal giudice per le indagini preliminari nel procedimento di archiviazione. L’atto, infatti, risulta affetto da tale vizio non solo quando è adottato in violazione di norme processuali, ma soprattutto allorquando i suoi contenuti atipici lo rendono estraneo all’ordinamento processuale e causa di un’inammissibile stasi o regressione del processo. In riferimento al procedimento di archiviazione, le Sezioni unite (Cass., sez. un., 31 maggio 2005, n. 22909) hanno già avuto modo di tracciare una chiara linea di demarcazione tra l’attività del pubblico ministero, titolare dell’azione penale, e la funzione di controllo e di impulso del giudice per le indagini preliminari; quest’ultima non limitata al mero esame della richiesta del pubblico ministero, ma estesa a tutto il compendio procedimentale sempre, però, nel rispetto delle prerogative del pubblico ministero. L’inos­servanza di tali limiti dà luogo a decisioni abnormi. In tale prospettiva può ormai considerarsi ius receptum ritenere abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che ordini al pubblico ministero di formulare l’imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta di archiviazione. Nello specifico, la Suprema corte è chiamata a verificare la legittimazione dell’indagato a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari affetto da abnormità. Come già stabilito in passato dalle Sezioni unite (Cass., sez. un., 13 dicembre 1995, n. 42), per riconoscere la legittimazione al gravame occorre che il ricorrente abbia un interesse individuabile nella idoneità dell’impugnazione a rimuovere gli effetti pregiudizievoli dell’atto impugnato. Occorre, pertanto, verificare se all’indagato sia stato arrecato un pregiudizio dall’imputazione “coatta” abnorme da cui solo può derivare l’interesse all’impugnazione. La Corte costituzionale ha [continua..]

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Fascicolo 6 - 2018